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rubrica legale

gustarelli@gmail.com
Buona sera! volevo chiedervi un informazione riguardo alle guardie zoofile se posso fare dei controlli su strada riguardo al commercio di animali  e per come vengono tenuti in macchina gli animali d'affezione.
L’art. 11-12 del CDS specifica: tutte le forze di polizia, pero al paragrafo ( F) dice che il servizio di polizia stradale spetta anche ai rimanenti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria inquadrati con gli art 55/57, e le guardie zoofile rientrano in questi articoli.
La mia domanda è: lo possono fare questo servizio oppure no ??  Grazie mille

info_legale@libero.it:
salve, si è dato la risposta da solo... se lei è una guardia zoofila con decreto prefettizio, rientra tra gli agenti di p.g. annoverati dall' art. 57 del cod.proc.penale pertanto è autorizzato nella sua materia a svolgere ogni azione amministrativa e giudiziaria.... saluti, studio legale GUARDIE AMBIENTALI.-


Rangers.dellasila@virgilio.it

Buona sera gentilmente vorrei avere informazione  in riguardo a:
1) vorremmo richiedere decreti prefettizi per G.P.G., ecozoofile, è obbligatorio avere l'iscrizione e decreto da parte del ministero dell'ambiente?
2) eventualmente oltre ad avere 5 sedi in 5 regioni diverse lo si può ottenere anche solo a livello della regione in cui si a la sede?
in attesa di una vostra gentile risposta cordiali saluti Sirianni Mario presidente ass.ne Rangers della Sila.


Info_legale@libero.it

salve, il decreto eco/zoofilo non esiste; esistono i decreti di guardia Giurata zoofila rilasciati dal Prefetto, guardia ecologica, ittica acque interne e/o marittime e venatoria rilasciati dalle provincie.
per ottenere tali decreti, fatta eccezione del decreto di guardia venatoria, l'associazione deve essere riconosciuta dalla Regione per il settore di competenza: ambiente, protezione civile, sanitario, sociale ecc ecc., mentre per il servizio venatorio in base a quanto disposto dalla legge 157/92 l'associazione deve essere riconosciuta dal Ministero Ambiente..
al fine di evitare diatribe con gli Enti Pubblici, noi consigliamo sempre a piccole associazioni di evitare di costituirsi e di fare capo invece ad organismi di maggiore entità, in modo da essere meglio addestrati e comunque meglio tutelati legalmente...
cordiali saluti, studio legale GUARDIE AMBIENTALI

znamart@gmail.com

Spettabili Guardie Ambientali, la presente per avere delucidazioni in merito ad un caso di specie.
Nell'ipotesi in cui due ragazzi che stiano pedalando su pista ciclabile con cane a guinzaglio vengano fermati da un soggetto in motorino (anch'esso su pista ciclabile), il quale identificandosi come guardia zoofila nonchè pubblico ufficiale (senza mostrare alcun tesserino se non su richiesta dei soggetti fermati, e comunque difforme da quello tipico) li ha, da prima allertati sul fatto che correre in bici con cane a guinzaglio costituisce reato, ed in seguito li ha ammoniti in quanto stavano nuocendo alla salute del cane in quanto, essendo estate, la temperatura era troppo alta e poteva subire un colpo di calore. Tale pubblico ufficiale ha, inoltre, chiesto ai ragazzi l'indirizzo di residenza, dicendo loro che li avrebbe seguiti sino a casa per verificare quanta strada avevano ancora da percorrere con l'animale. I ragazzi, così, hanno ricominciato a camminare verso l'abitazione; la guardia  ha continuato a seguirli in scooter, continuando ad ammonirli e a minacciarli di verbalizzare il fatto con l’emissione di una sanzione a loro carico. La stessa si è anche appostata fuori dal bar presso il quale uno dei ragazzi si era fermato, ed è subito risalita sul suo mezzo per inseguirlo quando il ragazzo ha ripreso a camminare.
Il mio quesito è il seguente: posto che ci sono differenti tipi di guardia zoofila e che la stessa non ha mostrato un tesserino di riconoscimento valido, come è possibile sapere se  fosse effettivamente munita di poteri riconosciuti agli agenti di polizia giudiziaria? per fermare/inseguire i ragazzi ha corso su pista ciclabile in scooter con casco slacciato, su carreggiata in contro mano, e li ha pedinati per almeno 2 km (smettendo solo perchè i ragazzi sono saliti sull'argine), è legittimata a farlo? Cordiali saluti, Marta Zani


Info_legale@libero.it
allora, cominciamo in ordine:
1)- le guardie volontarie perchè possano esercitare i poteri loro conferiti dalle leggi dello Stato devono, ripeto DEVONO essere in servizio; essere in servizio significa essere minimo in due, indossare una divisa o una pettorina che li identifichi e fare servizio in macchina, a piedi ed anche in bicicletta, ma in due.
2)- nel momento in cui fermano una persona, hanno l'obbligo di qualificarsi prima di ogni operazione, quindi dire chi sono e a quale Ente appartengono, dopo di che mostrare il loro tesserino ed eventualmente su richiesta il relativo decreto di nomina.
3)- non possono svolgere servizio da soli ed in borghese
4)- le piste ciclabili da noi sono solo per le biciclette ed i monopattini, non per i motorini, e comunque bisogna vedere se la strada ha le due corsie per definirne il contro senso di marcia.
5)- l'accompagnamento in sicurezza può essere fatto, ma come detto prima devono essere in servizio, caso contrario non sono nessuno.
6)- la guardia al massimo, poteva redarguire la persona ed invogliarla al rispetto della legge, come qualunque cittadino..in quel caso il suo dovere era di chiamare due agenti delle FF.OO. e finalizzare il reato. spero di essere stato esaustivo, a disposizione per ulteriori chiarimenti,
saluti, Studio legale GUARDIE AMBIENTALI - BARI



STUDIO LEGALE - GUARDIE AMBIENTALI


E' da tempo che riceviamo lettere via mail e telefonate da parte di soci appartenenti ad altre organizzazioni di volontariato decretati o meno, che vogliono passare in altre associazioni e allorquando lo hanno fatto a quota sociale scaduta e senza aver inoltrato le dovute dimissioni, si sono visti intimare da un legale il pagamento della propria quota con annesse spese per i danni.

 tra l'altro se la guardia è decretata, non può chiedere la variazione sul suo decreto se prima non presenta le dimissioni per iscritto alla vecchia associazione ed abbia lasciato il suo ruolo senza pendenze...
   il codice civile, la legge 117/2017 e le normative amministrative in materia di associazionismo e volontariato, prevedono quanto segue:

QUOTA ASSOCIATIVA, CONTRIBUTO SOCI, QUOTA TESSERAMENTO.
Disposizioni del Codice Civile e leggi amministrative volontariato ONLUS

    
  
 Facciamo quindi un po’ di chiarezza perchè ogni volta che parliamo di questo argomento ne sentiamo di ogni tipo….e siccome questo è un periodo “caldo” per il rinnovo delle iscrizioni, è bene fare un ripasso.
Mettiamo alcuni punti sulle “i”, per distinguere una volta per tutte cosa siano la quota associativa, il contributo dai soci e la quota di tesseramento.  Le Associazioni hanno alcune regole generali che non si possono derogare per poter essere riconosciute come no-profit - ONLUS e non correre rischi sia nei confronti dello Stato sia in rispetto ai propri Soci; partiamo però da un dato di fatto: TUTTI i SOCI  di una Associazione DEVONO PAGARE la QUOTA SOCIALE ANNUALE/ ASSOCIATIVA minima uguale per tutti.

COS’É LA QUOTA SOCIALE/ ASSOCIATIVA ANNUALE?

É quella quota che TUTTI i soci DEVONO pagare per essere in regola con i doveri sociali. É quella quota il cui pagamento deve essere segnato sull'elenco dei Soci o libro soci, per rilevare, durante le Assemblee i soci aventi diritto di voto, diritto di elettorato attivo e passivo: cioè poter eleggere ed essere eletto, poter esprimere il proprio voto, poter frequentare i locali sociali, svolgere servizio istituzionale – che non significa poter partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. Si tratta della più pura delle Entrate Istituzionali.

PUÒ ESSERE GRATUITA?
NO, perchè per il Fisco è un modo comodo per trasformare un Cliente in un Socio. Il minimo (che non abbiamo mai visto mettere in discussione) è di 15 euro.

PUO’ ESSERE RATEIZZATA?
NO. Proprio perchè, dando i diritti sociali, e dovendo essere rispettato il principio di democrazia, deve essere pagata in soluzione unica (altrimenti che succederebbe in assemblea soci nei confronti di coloro che non l’avessero saldata? che avrebbero i diritti di voto “a percentuale”?).

QUANDO DEVE ESSERE PAGATA?
Se a Statuto non avete scritto una data fissa, di solito dovrebbe essere pagata entro il giorno della scadenza di iscrizione Annuale o con la chiusura dell'anno sociale (almeno una all’anno deve essere tenuta entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno sociale) per potervi partecipare con diritto di voto. Nulla vieta però che il socio non partecipi alle Assemblee e voglia pagarla in qualsiasi momento dell’anno sociale. Si può fare.


PERCHÉ É DEFINITA “MINIMA”?
Perchè, per un principio elementare di democrazia, tutti i soci devono poter maturare i diritti elettorali democratici pagando la stessa quota. Altrimenti si avrebbe il paradosso che alcune fasce di soci siano agevolate. Il caso tipico è l' associazione Nazionale Bocciofila che prevede per gli over 65 una quota più bassa: in quel modo una generazione ha in mano di fatto il Consiglio Direttivo, impedendo che i più giovani possano trovare una maggioranza.
C’è modo di aggirare questa norma? NO, ASSOLUTAMENTE NO! Lo sappiamo, in giro ci sono migliaia di Associazioni (anche grandi, famose e importanti) che lo fanno. Ciò non toglie che SIA SBAGLIATO. Quello che potete fare è individuare delle quote sociali più alte per altre categorie di soci ma che siano dichiaratamente CONSIGLIATE.

E CHI NON L’HA PAGATA PER ANNI DI FILA, DEVE PAGARE SOLO L’ANNO IN CORSO O ANCHE QUELLI PRECEDENTI?

Ci si deve attenere a quanto stabilito dallo Statuto, che nel nostro caso prevede la morosità definitiva dopo 40 gg. dalla scadenza della quota e dopo il secondo avviso al rinnovo.
Se il socio dovesse inviare le proprie dimissioni in data successiva alla scadenza della sua quota, sarà comunque tenuto a versarla.

COS’É un CONTRIBUTO SOCI/ ASSOCIATIVO?
Si tratta di un elargizione in denaro a fondo perduto che il singolo socio può dare alla sua Associazione per diversi motivi: per far partire un progetto, per partecipare ad una attività, per iscriversi ad un corso, per pagare debiti o spese dell’Associazione stessa. Può essere ripartito in mesi diversi ma anche anni.
 

Tutto chiaro??

Se quello che hai letto lo sapevi già ed è già così che gestisci le cose nella tua associazione, allora significa che sei già a buon punto.
Ma, se quello che hai letto non è quello che succede nella tua associazione… allora hai un grosso problema.
La  gestione della procedura di adesione/ tesseramento dei soci, l’imputazione delle entrate, la procedura per far decadere un socio moroso o che non partecipa più sono fra le prime cose che vengono controllate in caso di accertamento fiscale.
Farle male è quello che porta ad essere accusati che la tua sia una falsa associazione.
Questo perché, se non sono corrette, decade uno dei pilastri del no profit, ovvero la capacità di dimostrare che esiste democrazia interna.
Se non sai in grado di dimostrare questo, il rischio che puoi correre è che la tua venga considerata un’azienda mascherata, e che quindi ti chiedano di pagare le tasse dovute (e relative sanzioni) su TUTTE LE ENTRATE dell’associazione.
Dopodiché, anche se in questo caso non vale il motto mal comune mezzo gaudio, devo dirti che purtroppo sono moltissimi i presidenti che fanno confusione tra quota sociale, contributo soci, tesseramento…E questo è anche ovvio!

Questo per dirti che sbagliare è umano, però perseverare è diabolico!

      
studio legale GUARDIE AMBIENTALI - BARI


nopa@comune.bagheria.pa.it

Buongiorno, sono un ispettore di polizia locale del comune di Bagheria provincia di Palermo, da circa due settimane, sono apparse delle figure con uniforme e auto con colori d'istituto con su scritta Guardie zoofile - Associazione Fare Ambiente. Senza alcuna comunicazione al comune, queste figure,  identificano  cittadini a piedi con il proprio cane chiedendo documenti e l'iscrizione all'anagrafe canina, incutendo timore per eventuali grosse sanzioni.
Tali cittadini si sono recati ai vari comandi di forze di polizia per segnalare il caso.
Si chiede, cortesemente se questa Associazione Fare Ambiente, può esercitare le competenze, essendo in possesso del decreto Prefettizio e del decreto Regionale, nel comune di Bagheria, autonomamente senza alcuna convenzione .
Nel ringraziare, si porgono cordiali saluti.


info_legale@libero.it

salve Ispettore,
SI,  sono autorizzati dalla legge se in possesso di decreto prefettizio, possono operare in tutta la provincia di Palermo; da quanto mi dice però, hanno omesso un piccolo particolare, quando escono di servizio devono comunicare al comando di polizia locale o stazione carabinieri o commissariato, la loro presenza sul territorio facendosi timbrare l'ordine di servizio.
Le autorità di polizia locali devono essere messe a conoscenza della loro presenza in servizio; anche se nel comune di Bagheria sono presenti con una loro dipendenza...Non è necessario avere una convenzione con la pubblica amministrazione....
saluti,
            studio legale GUARDIE AMBIENTALI


rimamarco@gmail.com

Buongiorno,
vorrei cortesemente sapere se la GG Zoofila, nominata dalla Prefettura di Torino, può operare anche in altre province all'infuori di quella che per "territorialita" dipende dalla Prefettura che ha rilasciato il decreto? Ovvero se è necessario avere un decreto di nomina per ogni provincia in cui si intende operare?
Ringrazio anticipatamente per il riscontro e porgo cordiali saluti
                   Dott. MR

info_legale@libero.it

salve, il decreto viene rilasciato alla guardia che risiede nella provincia di competenza della Prefettura; non può fare servizio in altra zona, salvo che il suo superiore per dimostrati bisogni non chieda al Prefetto di altra provincia nuovo decreto o  l'estensione dello stesso...
                             studio legale GUARDIE AMBIENTALI

a.penna@comune.foggia.it  

Buon pomeriggio,
sono a sottoporre il seguente quesito: può un associazione di volontariato, con finalità di sorveglianza ambientale e forestale,  richiedere che tutti gli operatori volontari iscritti prestino giuramento dinanzi al sindaco?
                  Grazie

info_legale@libero.it
salve,
cominciamo col dire che il giuramento davanti al Sindaco non si fa più... bensì davanti al Prefetto.
per poter fare una cosa del genere ed attribuire ai soci una qualifica, bisogna seguire un iter burocratico specifico. vada sul nostro sito alla rubrica legale e troverà tutti i riferimenti normativi...
1) l'associazione deve essere riconosciuta dalla Regione per il settore ambientale e/o animalista;
2) il suo responsabile provinciale o Regionale, titolare di codice fiscale, quindi legalmente autorizzato, deve inoltrare al sindaco richiesta di attribuzione dei decreti di guardia giurata comunale ambientale, allegando all'istanza,  le domande dei soci con allegate autocertificazioni, certificato medico psichiatrico e copia documenti di riconoscimento.
3) se il comune dà il N.O. allora dovrà emettere una delibera di giunta con decreto di nomina e chiedere al Prefetto di farvi espletare la formula del giuramento..la Prefettura avvierà le indagini per sapere se i richiedenti sono idonei o meno e darà il N.O. al Comune.
fatto ciò siete nominati, svolgerete la formula del giuramento dinanzi al Prefetto o suo delegato e potrete svolgere il vostro servizio di polizia amministrativa nel solo territorio di competenza comunale...
                                              saluti, ufficio legale GUARDIE AMBIENTALI



giuseppe70@email.it

Salve, mi chiamo Giuseppe e faccio parte di una associazione di volontariato, sono in possesso del decreto prefettizio come guardia eco-zoofila, e decreto comunale, visto che abbiamo stipulato una convenzione con l'ente, la mia domanda è la seguente: il Sindaco per alcuni di noi guardie, può chiedere al Prefetto il decreto di agente di pubblica sicurezza? grazie, un cordiale saluto.

Info_legale@libero.it:
NO... la nomina di pubblica sicurezza da parte del Prefetto, viene data solo ai dipendenti dello Stato, quali gli agenti della polizia locale e provinciale...
                                                                                            saluti, studio legale GUARDIE AMBIENTALI

ilaria.luisa.biscetti@gmail.com
Buonasera,
Sono un avvocato che necessita di un chiarimento in merito alla qualifica della propria assistita.
La stessa lavora presso  Vetralla Servizi, società in House del Comune di Vetralla il suo datore di lavoro è il comune di Vetralla e la sua qualifica è "guardia campestre" La signora ha Il decreto di guardia giurata particolare e redige verbali per le violazioni in materia ambientale e patrimoniale; ha un ordine di servizio. Quel che mi serve di capire è SE questa funzione rientri nella sfera di competenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.  Potete aiutarmi?   Grazie

Info_legale@libero.it:

salve avvocato,
la G.P.G. appartenente agli istituti di vigilanza privati o campestri non ha potere di verbalizzare violazioni amministrative nella materia ecologica, in quanto incaricati di pubblico servizio e non pubblici ufficiali... perchè possa avere questa autorità deve essere un agente della polizia municipale o appartenere ad un ente di volontariato riconosciuto dalla Regione per il settore ambiente e tutela del territorio o magari riconosciuto dal ministero dell'ambiente....e quindi in questo caso di associazione di volontariato ambientale; se fa scorrere il link rubrica legale, in basso troverà alcuni riferimenti della cassazione penale...
           saluti,
                     studio legale GUARDIE AMBIENTALI - BARI


g.cannata@libero.it
Buongiorno sono una guardia zoofila munita di decreto prefettizio, volevo sapere se è ammesso operare con due Associazioni di guardie zoofile nella stessa città o è vietato da qualche norma?
Grazie per la risposta.

Info_legale@libero.it
salve, dipende da cosa è scritto sugli statuti delle due associazioni; comunque sia, se lei ha conseguito il decreto per conto dell'associazione INPSC ad esempio, deve fare servizio per questa associazione, non può utilizzare il decreto conseguito con l’ass. INPSC presentandosi con il nome di un altro Ente...si chiama concorrenza sleale e la Prefettura se lo viene a sapere le ritira il decreto..
saluti,
                       studio legale GUARDIE AMBIENTALI


dea.nazionale@gmail.com
Buongiorno, sono  il  Presidente  di  una  neo  associazione  da  poco  costituita   e  registrata presso  l’  Agenzia  delle  entrate;   atto  costitutivo, statuto  e  simbolo. Il  nome  dell'associazione  è  Difesa  Eco Ambientale  in  forma  abbreviata  DEA.   Sappiamo  benissimo  che   non  possiamo  richiedere  decreti  in quanto non  riconosciuti  dal  Ministero, ma  proprio  per   questo  è  stata  creata  questa  associazione  perchè crediamo che se comunque si vuole tutelare l'ambiente non serve essere decretati o  altro...!! Domanda: siccome a volte le nostre segnalazioni di smaltimento illecito avvengono in  zone  un  pò  calde, vorremmo  sapere  se  possiamo  creare  una  nostra  pettorina  come  segno  identificativo senza  simboli con  la  sola  scritta  Tutela  Ambientale  Oppure  Difesa  Eco  Ambientale  DEA   e  se  si,   a chi dobbiamo  fare   richiesta  per   autorizzazione...A  nome  di  tutta  L'associazione  vi  ringraziamo  anticipatamente  per  il  vostro  prezioso  aiuto.  Giuseppe  Parente

Info_legale@libero.it:
Per ottenere i decreti non è necessario il riconoscimento Ministeriale, ciò che dovete fare è conseguire quello regionale per il settore tutela del territorio e dell’ambiente, e/o tutela zoofila; fatevi confezionare un paio di pettorine, con il nome dell’associazione, fotografatele e chiedete il permesso alla prefettura del vostro territorio, se non emergono ostacoli le fate anche per gli altri soci...
buon lavoro....
                       Studio Legale GUARDIE AMBIENTALI



                                                     
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È di basilare importanza prima di tutto capire la figura giuridica della guardia giurata volontaria, poiché spesso sia il cittadino che le Istituzioni locali fanno una gran confusione sui dettati legislativi confondendo poteri e nomine delle stesse guardie, non considerando e non apprezzando quanto costoro facciano per tutelare il territorio dello Stato e quanto viva in esso, sia allo stato selvatico che naturalistico.

 Tempo addietro abbiamo ricevuto una mail al nostro indirizzo di posta: info_legale@libero.it con una specifica domanda posta al nostro corrispondente Giudice Avv. Domenico Traversa, sulla posizione giuridica della guardia giurata volontaria; il Giudice Traversa ha così risposto:  
 
" riscontro la sua e-mail; distinguiamo tre categorie di guardie giurate esistenti nel territorio italiano e regolamentate da varie disposizioni legislative:


Guardia Particolare Giurata:
art. 133 TULPS  testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza: gli enti pubblici, gli enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari ed immobiliari.
Possono anche, con l’autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tale guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.

L’articolo su citato è chiaro e preciso, quindi la guardia particolare giurata è quella appartenente agli istituti di vigilanza privati che, facendo di questa attività la sua professione vigila sulle proprietà mobiliari ed immobiliari appartenenti ad enti pubblici o privati….è bene specificare che per proprietà mobiliari si intendono i beni custoditi all’interno o all’esterno delle proprietà immobiliari e per proprietà immobiliari si intendono le strutture edili di proprietà pubblica o privata. Costoro svolgono il loro lavoro piantonando le proprietà ed evitando che estranei le violino o le asportino con conseguente danneggiamento…la guardia particolare giurata è un incaricato di pubblico servizio (art. 358 del cod.pen.) nell’esecuzione della sua funzione in quanto a lui non è dato il potere di verbalizzare illeciti amministrativi o reati, tranne nel caso in cui debba procedere al fermo in flagranza di reato nell’esecuzione del suo servizio (art. 383 cod. proc. pen.) e in tal caso assume la funzione di agente di polizia giudiziaria…. La guardia particolare giurata fuori dal suo servizio non ha alcun potere salvo che non venga chiamato dalle FF.OO. per collaborare in occasione di incidenti o situazioni immediate di pericolo…

Guardia Giurata Volontaria:
  qui cominciano le contestazioni e le interpretazioni errate, perché la guardia giurata volontaria, non è una guardia particolare giurata, poiché non rispecchia in alcun modo quanto citato nell’art. 133 del TULPS e successivi; di fatto il regolamento di attuazione del TULPS parla in modo molto chiaro solo delle guardie particolari giurate appartenenti ad istituti di vigilanza che tutelano le proprietà pubbliche o private solo in forma privata..Le guardie giurate volontarie, sono pubblici ufficiali (art. 357 cod.pen.) in quanto a loro è dato il potere di stendere verbali, effettuare rilevamenti, indagini, sequestri e quanto previsto dall’art. 13 della legge 689/81, nonché 55 e 57 del cod.proc.pen. costoro tutelano e proteggono il territorio dello Stato e le proprietà dello Stato: boschi, foreste, demanio, mare, pesci, cielo animali selvatici..ecc. ecc. contrariamente a quanto in potere alle guardie particolari giurate degli istituti di vigilanza privata..

  Per quanto disposto dalla legge 112/98, le qualifiche di guardia giurata volontaria sono rilasciate dalle Provincie, nelle funzioni di: guardia faunistico venatoria volontaria, guardia ittica volontaria, guardia ecologica volontaria. Le guardie volontarie finalizzano la loro qualifica dopo aver espletato il giuramento dinanzi  al Sindaco. Hanno potere nell’ambito della provincia di appartenenza e sono agenti di polizia amministrativa e/o giudiziaria nell’espletamento delle loro funzioni; a loro è dato potere di sequestrare i corpi ed i mezzi costituenti illecito amministrativo o reato. I decreti per le guardie zoofile volontarie, qualifiche non previste dalla legge 112/98 sono ancora di competenza delle locali Prefetture, il cui giuramento è fatto dinanzi al Prefetto o suo incaricato.


Guardia Giurata Comunale Volontaria
costoro nominate dal sindaco del Comune con il quale operano, vengono conglobate con le polizie municipali, possono avere  funzione di polizia amministrativa e/o giudiziaria ma contrariamente alle guardie giurate nominate dalla provincia o dalla Prefettura possono operare solo nel territorio del comune di appartenenza..(legge dello Stato n. 65/86,  art. 55 e 57 commi 2 e 3 del cod. proc. Penale).

Come vede le normative anche se ho ridotto il sunto per questioni di spazio sono vaste e complesse e non sempre  vengono interpretate ed applicate secondo il loro effettivo dettato, lascio quindi a lei giudicare e valutare".......

Giudice Avv. Domenico Traversa




Guardie ambientali comunali, ottimo strumento
per la legalità ambientale


"In seguito ad alcune dichiarazioni rese in alcuni comunicati stampa dei sindacati di Polizia Locale" dichiara il Dott.proc. Giovanni Tardi dell’Ufficio Legale Guardie Ambientali emerge la necessità di chiarire e correggere alcune affermazioni che non sono rappresentative di un contesto giuridico molto complesso e articolato. Se da un lato è giusto affermare che le Guardie Ambientali Comunali (G.A.V.C) non sono da assimilare ad un tradizionale corpo di polizia è anche vero che esse possono essere dotate di talune attribuzioni previste dalla legge. Affermare che è preclusa la possibilità di esercitare una attività sanzionatoria è una affermazione legalmente scorretta. In primo luogo sembra opportuno ricordare che per effetto dell’art. 117 della Costituzione e la Legge 616/77 la materia della polizia amministrativa, nella sfera normativa e regolamentare, è di competenza degli Enti Locali ovvero Regioni e Comuni. La nostra Regione con la L.R. 09 Luglio 1998, n. 27 ha permesso ai comuni di conferire, con provvedimento sindacale, ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta. Il concetto di dipendenza deve essere rivisto alla luce della Giurisprudenza, delle norme sostanziali e della definizione oggettiva di P.A che vede la possibilità di realizzazione di un rapporto di dipendenza a prescindere da quella che può essere una utilitas economica. Non dobbiamo poi inoltre dimenticare di raccordare l’art. 6 comma 1) lett d) della Legge regionale sopracitata con la Legge 266/91. La prima dichiara che l'attività di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta nell'ambito del proprio territorio nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 50 del d.lgs. 22/1997 per l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti spetta al Comune; la seconda stabilisce la possibilità, mediante rapporto convenzionale con organizzazioni ambientaliste riconosciute dalla regione, di attribuire lo svolgimento di servizi e attribuzioni di competenza della P.A. alle stesse. La presente interpretazione è anche adottata e condivisa, dallo stesso legislatore regionale che con il D.G.R Lazio n 162 del 2012 riconosce la possibilità di delegare alle guardie ecologiche volontarie, mediante apposita convenzione che preveda il riconoscimento di poteri sanzionatori amministrativi, la verifica sull’utenza e l’accertamento delle violazioni in materia di rifiuti.
L’interpretazione di quest’insieme di norme è chiara e lineare ma nonostante ciò, in un ottica di estrema tutela si è preferito, su proposta del Commissario Prefettizio inviato dalla Prefettura di Roma, di riconoscere la qualifica di pubblico ufficiale in capo alle guardie ambientali comunali dotate del potere di rilevamento degli illeciti, accertati, con un ulteriore fase di procedimento amministrativo, dalla Polizia Locale.
Le guardie ambientali comunali, concetto distinto dalle guardie zoofile di cui alla L 189/04, non sono un surrogato della polizia locale ma un validissimo strumento di supporto non solo legale ma anche, alla luce dei dati operativi, funzionale, efficace ed efficiente al corpo di polizia locale di Ardea nell’ottica di difendere il patrimonio ambientale e la salute dei cittadini.


chiarimenti in materia di attribuzione delle qualifiche di
guardie giurate comunali da parte delle amministrazioni comunali
e delle funzioni di p.g. ad esse conferite:


al fine di appurare e di legittimare l’attribuzione da parte dei Comuni delle qualifiche di guardia giurata comunale nelle materie ambientali, attribuita da svariate amministrazioni non solo a livello locale ma nazionale, (vedi associazioni: ANPANA, GEV, RANGERS, ENPA,  nei comuni di Pomezia, Foggia, Cerignola, Lucera, Monopoli, Milano, Torino, ecc.) si precisano di seguito tutti i riferimenti normativi e in particolare il dettato della giurisprudenza, che certifica effettivamente come l’attribuzione della qualifica di p.g. ed amministrativa non è attribuibile dal Prefetto o da altri Enti, bensì consegue e scaturisce dalla nomina ricevuta da un Ente locale pubblico nell’espletamento di una pubblica funzione di polizia.


Quindi possiamo dire che: con il termine POLIZIA ( dal greco POLIS = stato città e POLITEIA = ordinamento della città ) si intende l’attività che lo Stato ed altri Enti pubblici o privati svolgono per assicurare le condizioni di un ordinato e tranquillo vivere sociale.
Questa attività può essere diretta:
A prevenire condotte in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica oltre chè più in generale il sereno svolgimento di tutte quelle attività pubbliche e private utilizzate a fini di benessere della collettività.
A reprimere le violazioni già verificatesi di norme amministrative e penali impedendone gli eventuali ulteriori effetti.
L’attività di polizia si qualifica come:
Attività di polizia amministrativa: quando è diretta ad attuare misure preventive e repressive affinché i privati:
Rispettino le limitazioni che la legge impone al loro operato;
Svolgano la propria attività senza procurare danni alla società. Nell’ambito della polizia amministrativa, si suole individuare la polizia demaniale, sanitaria, urbanistica, tributaria, stradale, annonaria, metrica, ambientale, ittica, venatoria, militare, marittima, industriale, e soprattutto la polizia di sicurezza; quest’ultima è quella branca dell’attività di polizia esercitata dall’autorità di pubblica sicurezza volta a garantire la preservazione dell’ordine pubblico, la sicurezza personale dei singoli componenti del corpo sociale, la loro incolumità nonché l’integrità dei diritti patrimoniali.

attività di polizia giudiziaria: quando svolge attività tendente all’accertamento ed alla repressione dei reati ed alla ricerca dei colpevoli per assicurarli alla giustizia.
Possiamo quindi riepilogare dicendo che è unicamente attività di polizia giudiziaria quella che viene svolta dalla polizia amministrativa dopo il verificarsi di un reato (flagranza di reato) e cioè dopo il verificarsi di un fatto punito con la pena dell’ergastolo, della reclusione, della multa, ovvero dell’arresto e dell’ammenda. Molte leggi di natura ambientale prevedono come pena, arresto e ammenda, e sanzioni amministrative pecuniarie.
 Non è invece attività di polizia giudiziaria quella svolta dopo il verificarsi di un fatto quantificabile come illecito civile o amministrativo per il quale la legge prevede una sanzione di tipo diverso da quelle sopra indicate (sanzione del pagamento di una somma in danaro) e ciò indipendentemente dalla circostanza che l’attività di accertamento e repressione venga svolta anche da persone che rivestono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. (art. 13 legge 689/81).
Nella gran parte dei casi, l’attività di polizia giudiziaria è una progressione dell’attività di polizia amministrativa, nel senso che la notizia di commissione di un reato emerge solitamente nell’ambito delle attività di osservazione, informazione e vigilanza compiute durante i servizi di prevenzione.

Da ciò si deduce che il potere e quindi l’intervento di polizia giudiziaria è conseguente all’intervento di operazioni che prevedono la repressione di un reato, queste non è detto che siano sempre e necessariamente funzioni di pubblica sicurezza, ma bensì la repressione di un reato di qualunque natura esso sia. ( furto, abbandono di animali, discarica abusiva di rifiuti, pesca abusiva di datteri di mare ecc.ecc.). Ne consegue quindi che la funzione di polizia giudiziaria è un potere attribuito a tutti coloro che svolgono operazioni di polizia (agenti di p.s. e guardie giurate volontarie) e quindi una pubblica funzione, diversamente dalle guardie giurate private che tutelano le proprietà mobiliari ed immobiliari.

<< alla guardia giurata particolare nella specie adibita alla vigilanza di un pubblico Ente ospedaliero, deve attribuirsi in virtù del disposto dell’art. 358 del cod. pen. la qualità non di pubblico ufficiale, ma bensì di incaricato di pubblico servizio, non avente la qualifica di pubblico impiegato; invero in forza del combinato disposto dagli art. 133 e 134 del tulps, le guardie particolari giurate possono essere destinate soltanto alla vigilanza e custodia di entità patrimoniali, previa autorizzazione prefettizia che, per l’appunto non può essere concessa "per operazioni che comportino un esercizio di pubbliche funzioni o una violazione della libertà individuale"; né la qualità di pubblico ufficiale potrebbe loro essere attribuita sulla base della abilitazione loro concessa di stendere verbali fidefacenti ovvero della possibilità di collaborare a richiesta delle forze dell’ordine nell’attività di repressione dei reati o di tutela dell’ordine pubblico.>>   Sentenza della Cassazione
penale sez. VI 18 febbr. 1992.

L’assoc. Guardie Ambientali è una organizzazione di volontariato legalmente costituita con atto notarile, iscritta come ONLUS organizzazione non lucrosa di utilità sociale, e ha ricevuto dalla Regione Puglia, il riconoscimento di iscrizione per quanto disposto dalla legge dello Stato n. 117/2017 nei registri regionali, per l’area culturale con specifico riferimento alla tutela del territorio ed ambientale, animali e tutela patrimonio storico artistico nonché di protezione civile. E’ iscritta nei registri nazionali del Ministero della Sanità, e accreditata presso la Comunità Europea come organizzazione non governativa.
il riconoscimento della Regione, ci consente per quanto disposto dalla legge n. 117/2017, di stipulare convenzioni di collaborazione con gli Enti Pubblici e di accedere ai fondi pubblici.
 E’ da evidenziare anche che il riconoscimento della Regione, parla chiaramente di tutela del territorio ed ambientale, non solo faunistica venatoria o zoofila, o ittica od ecologica, racchiudendo così nella parola ambientale tutti i compiti specifici riconosciuti dal nostro statuto nazionale…!!
 Quindi l’espressione di potestà della pubblica amministrazione comunale per trasferimento delle deleghe dello Stato e delle leggi sulle autonomie locali, con atto pubblico, quindi stipula di convenzione convalidata da delibera di giunta comunale o consiliare, causa la carenza strutturale del personale delle polizie municipali e di poca conoscenza della materia ambientale, al fine di ottenere un maggiore apporto sulla vigilanza del proprio territorio, demanda alla G.A., i poteri di controllo sullo stesso, attribuendo la qualifica di guardia giurata comunale; essendo questa pertanto una qualifica attribuita da un Ente per la tutela del territorio demaniale Comunale e quindi dello Stato, alle guardie nominate è attribuita la funzione di polizia amministrativa o p.g. nell’espletamento delle proprie mansioni, in quanto il personale nominato svolge una pubblica funzione dettata da atti certificativi ed autorizzativi (art. 357 cod. pen. nozione di pubblico ufficiale).

l’art. 9 della legge 616 del 1977, attribuisce ai comuni, province e comunità montane, poteri di polizia amministrativa nelle materie  a loro trasferite dallo Stato.
l’art. 18 della legge 616 del 1977, attribuisce ai comuni il potere di nomina di agenti di polizia sia per il controllo urbano, sia per quello rurale del proprio territorio;

  Nessuna legge dice che chi svolge una pubblica funzione debba necessariamente od obbligatoriamente essere dipendente stipendiato della pubblica amministrazione, la G.A. espleta il servizio in forma gratuita, riferendosi al fatto che non riceve stipendio, ma anche il solo fatto di percepire determinate somme di denaro corrispondenti ai rimborsi spese chilometrici e/o contributi per l’espletamento delle proprie spese gestionali, pone la pubblica amministrazione e l’Ente in un rapporto subordinato e di pubblico interesse, tra l’altro previsto anche dalla stessa legge 117/2017 sul volontariato.

Tra l’altro anche le direttive imposte dall’ordinanza della CORTE COSTITUZIONALE n. 157 del 21 maggio 2001: in merito alla nomina da parte dei comuni degli ausiliari del traffico attesta ".....che l’autorità amministrativa può attribuire specifiche funzioni di accertamento o di verifica, oltre che a propri dipendenti, anche a dipendenti di enti o società cui sia stato affidato un servizio pubblico o che siano concessionari di un servizio in senso largo, quando questo accertamento o verifica sia connesso o sia utile per il migliore svolgimento dello stesso servizio; che, infatti, rientra in una scelta discrezionale del legislatore consentire che talune funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati che abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto".

Legge n. 65/86 sull’ordinamento della Polizia Municipale


Art. 1 - Servizio di Polizia Municipale
1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di Polizia Municipale.
2. I comuni possono gestire il servizio di Polizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello stato.

Art. 2 - Funzioni del sindaco
II sindaco o l’assessore da lui delegato, nell’esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Rileviamo quindi da una sentenza del TAR della Regione VENETO:
le funzioni di polizia locale riconosciute alle amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 19 del dpr. 616/77, non spettano al Sindaco quale Ufficiale di Governo, ma sono espressione di competenze proprie del Comune, per cui devono ritenersi delegabili dal Sindaco nell’ambito dell’impianto organizzativo dell’amministrazione stessa.
Ente giudicante TAR Regione Veneto sez. I, n. 114 del 3.2.1998.

Ancora ulteriori riferimenti normativi dai quali si accerta che il Comune può nominare sue guardie giurate, lo si evince dall’ art. 27 della legge quadro sulla caccia 157/92, dalla legge regione Puglia n. 2/2020 art. 4, tutela animali d’affezione e randagismo, dagli art.li 21 e 22 della legge 963/65 pesca marittima;

D. P. R. 31.3.1979 revoca della personalità giuridica di diritto pubblico all’ENPA:
Art. 3 -
E’ attribuita ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane, ai sensi dell’art. 27 primo comma lettera a) e 18 del decreto 616/77 la funzione esercitata dall’ENPA, di vigilanza sull’osservanza delle leggi, regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

Art. 5 – ferma rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai comuni singoli o associati e comunità montane per la prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

l’art. 27 del dpr 31.3.79 ha attribuito ai comuni, la funzione di controllo e vigilanza delle leggi, regolamenti generali e locali, in materia ecologica e protezione animali del proprio territorio;

Sentenza del TAR LIGURA n. 751 del 2001 n. 1645/95 r.g.r.
Ricorso dell’ENPA contro pareri del Ministero dell’Interno e la Prefettura di Savona:
il TAR, nel convalidare il disposto dell’art. 3 e 5 del DPR 31.3.1979 confermando la revoca della qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria alle guardie zoofile dell’Ente, ferma restando la qualifica di guardie giurate volontarie, nel momento in cui queste vengano utilizzate per espressa richiesta delle amministrazioni comunali, ad esse è riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria, in quanto espletano una pubblica funzione ai sensi dell’art. 57 co. 3 del cod. di procedura penale.

Ricorso al TAR PUGLIA proposto dall’ENPA sulla delibera di giunta del Comune di Foggia n. 110 del 17.2.1998 che nomina guardie zoofile con potere di p.g. le guardie volontarie dell’associazione ANPANA; con ordinanza n. 359/98 iscritta al n. 1267 reg. ord. del 1998, respinge il ricorso confermando la legittimità della delibera di giunta.in ultimo, anche il parere espresso dalla Procura della Repubblica di Cosenza, all’associazione Libera Caccia, che dice testualmente che le guardie giurate addette alla sorveglianza venatoria, sono agenti di polizia giudiziaria purchè prestino la loro opera alle dipendenze di enti pubblici o di associazioni riconosciute che espletano una pubblica funzione.-

la cosa trova fondamento anche nella sentenza della: Cassazione pen. sez. VI del 25.03. 1996:
"le guardie venatorie volontarie con qualifica di guardie giurate sono pubblici ufficiali in quanto esercitano una pubblica funzione che si manifesta attraverso poteri autoritativi e certificativi."..

in data 22.4.1993, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10 della sez. I n. 402/93, ha fornito importanti ed utili chiarimenti circa l’ottenimento della qualifica di agente giurato ittico con nomina di polizia giudiziaria di cui agli articoli 21 e 22 della legge 963 del 1965 in materia di pesca marittima e commercio dei prodotti di essa; lo stesso ha sancito che possono essere nominati agenti giurati con poteri di p.g. anche gli appartenenti ad associazioni ambientaliste volontarie;

la legge 112 del 1998 art. 161
, ha trasferito i compiti di polizia amministrativa dalle Prefetture agli Enti locali.

l’art. 163 della legge 112/98 comma 3 lettera a) trasferisce alle Province il potere di nomina delle Guardie Giurate volontarie venatorie; lettera b) guardie giurate ittiche acque interne e marittime, e guardie ecologiche, lasciando alle Prefetture le nomine delle guardie zoofile.

la legge 65 del 1986 regolamenta
la nomina e l’organizzazione della Polizia Municipale, di fatto l’art. 1 comma 2 cita:  " i comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello stato." Successivamente troviamo il riferimento a quanto su esposto nell’art. 7 comma 5 che recita: " nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell’art. 1 comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinerà l’adozione del regolamento di cui al presente articolo fissandone i contenuti essenziali " per cui nel momento in cui l’Ente stipulante la convenzione approva il nostro statuto, lo fa suo per quanto riguarda la regolamentazione del nostro personale nella
pubblica funzione.

 l’art. 5 della legge 65 del 1986 recita testualmente: il sindaco propone al Prefetto la nomina degli agenti di pubblica sicurezza, ed il prefetto approva la nomina della qualifica  di pubblica sicurezza e non di polizia giudiziaria, essendo la stessa consequenziale all’incarico di servizio, rivestendo l’agente una pubblica funzione, né tanto meno di guardia giurata comunale.

art. 133 del TULPS
– gli Enti pubblici, collettivi e privati, possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari ed immobiliari. Possono anche, con l’autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.  

art.
134 del TULPS – al terzo capoverso si legge: " la licenza per servizio di vigilanza del Prefetto, non può essere concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni. " La normativa trova testo nella sentenza della cassazione sez. penale VI del 18 febbraio 1992 che annovera le guardie giurate private quali incaricati di pubblico servizio e non pubblici ufficiali, in forza del combinato degli art.li 133 e 134 del TULPS, guardie giurate destinate solo alla vigilanza ed alla custodia di proprietà private con autorizzazione prefettizia, licenza che non può essere concessa per chi opera pubbliche funzioni, e che quindi considerato pubblico ufficiale può redigere verbali e collaborare con le Forze dell’ordine nell’attività di repressione dei reati o di tutela dell’ord. pubbl.

ancora dalla Procura Generale della Repubblica presso la corte d’appello di Salerno, con nota prot. 82/02 segr. P. del 8.01.2003 a firma del Procuratore Generale della Repubblica dott. Vincenzo Verbosa: esprime parere favorevole alla funzione di polizia giudiziaria espletata dalle guardie volontarie del WWF, in quanto esercitanti una pubblica funzione e quindi autorizzati ad effettuare sequestri giudiziari nelle materie loro attribuite e conferite.

il 5 sett. 2002 alcuni cacciatori denunciano una guardia volontaria munita di regolare decreto provinciale di guardia giurata volontaria mentre in agro di Corato aveva secondo loro arbitrariamente effettuato controlli nella materia venatoria. La guardia veniva indagata in violazione dell’ ex  art. 347 del c.p. come accertato nel corso delle indagini, il P.M. accerta che la guardia volontaria esercitava le sue piene funzioni rivestendo lo stesso la qualifica di agente di p.a.; pertanto in base all’art. 408 del c.p.p. chiede l’archiviazione  del procedimento al GIP, il quale lo concede con la motivazione che la guardia giurata volontaria era nel pieno delle sue funzioni.-

 Vogliate considerare che i poteri a noi conferiti sono a competenza limitata, e non totali come quelli attribuiti alle Forze dell’Ordine, non solo, ma a differenza degli agenti di P.M., la nostra qualifica è di guardia giurata comunale volontaria e non di agenti di pubblica sicurezza.

 La nostra opera è svolta spesso in collaborazione con le relative Procure della Repubblica, sia di iniziativa che su delega, collaboriamo spesso con il NOE dell’arma dei Carabinieri e con la sezione navale e tributaria della Guardia di Finanza, oltre che con la Guardia Costiera, numerosi articoli della Gazzetta hanno evidenziato sequestri da noi operati e convalidati dalla stessa Magistratura di Bari, non solo, ma il Ministero delle Finanze, ci ha attribuito svariati mezzi sia nautici che auto, dandoceli in donazione, mezzi i cui costi risalgono a svariate migliaia di euro, dichiarando chiaramente che ci vengono attribuiti in virtù di una legge che ci annovera quale ente di volontariato esercente compiti di polizia ambientale e di protezione civile.


CODICE DELL’AMBIENTE
commento redatto dai Giudici della Corte di Cassazione
Stefano Maglia e Maurizio Santoloci


   "La materia delle guardie volontarie dipendenti sia dalle associazioni ambientaliste che dalle associazioni venatorie ha generato in passato ampi dubbi e dibattiti circa l’esistenza delle loro funzioni di polizia giudiziaria.
   Il Ministero dell’interno ha sempre negato alla radice tali funzioni. In netto contrasto si registrò una vasta serie di pareri delle Procure di gran parte d’Italia e la circostanza di fatto che le guardie volontarie per anni hanno esercitato funzioni di P.G. poi confermate in sede processuale e dibattimentale.
   La legge in materia venatoria n. 157 dell’11 febbraio 1992 ha poi dissipato ogni dubbio innovando in modo chiaro tutta la materia, reintroducendo i reati per alcune violazioni al suo dettato e, conseguentemente, rivedendo alla radice la figura e la funzione delle guardie volontarie le quali, oggi, durante l’esercizio della loro attività si trovano obbligate a rilevare, accertare e reprimere anche reati in materia venatoria, ed esattamente quelli previsti dall’art. 30 della stessa legge. Dunque consegue che esercitano funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 55 c.p.p. e quindi ai sensi dell’art. 57 c.p.p. sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni.
   la legge 11 febbraio 1992, n. 157 espressamente attribuisce ad esse un compito di vigilanza venatoria sulla «applicazione della presente legge» compreso l’art. 30 relativo alle sanzioni penali (vedi art. 27 lett. d); perché l’articolo 28 stessa legge nel definire poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria ricomprende sia il potere ispettivo (la richiesta di esibizione della licenza di porto del fucile per uso di caccia; la richiesta di esibizione del tesserino rilasciato dalla Regione; la richiesta del contrassegno di assicurazione), sia il potere di controllo della fauna abbattuta o catturata (vedi art. 28, primo comma) e il potere di accertamento (redazione del verbale) (art. 28, quinto comma); perché la qualifica di polizia giudiziaria a favore delle guardie volontarie non richiedeva una specifica menzione, essendo tali soggetti competenti solo per la materia venatoria, mentre appariva necessaria per altri soggetti pure menzionati nella legge aventi competenza generale; perché nel contenuto degli artt. 55 e 57 c.p.p. «il prendere notizia dei reati» è collegato logicamente in via funzionale al dovere di «impedire che vengano portati a ulteriori conseguenze» e ciò sembra debba valere anche per le guardie venatorie, naturalmente solo nei limiti del servizio cui sono destinate, anche per una esigenza operativa essenziale nella specifica materia, onde assicurare gli elementi probatori, evitarne la dispersione ed impedire che l’azione antigiuridica possa proseguire (in tal senso si esprime anche la nota 28 marzo 1994, prot. 1467-44/6, U.L. del Ministero giustizia)» (Cass. pen., sez. III, 1 aprile 1998, n. 1151 (rg 45971/97), Pres. Tridico, Est. Postiglione, Imp. Guerini). Ed ancora: «I componenti della L.I.P.U. (Lega Italiana Protezione Uccelli) se nominati guardie particolari in virtù dell’art. 133 T.U.L.P.S. possono svolgere esclusivamente compiti di agenti di polizia giudiziaria. Pertanto il sequestro probatorio eseguito, su delega del P.M., dal componente della lega predetta è illegittimo in quanto delegabile soltanto agli ufficiali di polizia giudiziaria, tra i quali non rientrano i predetti per la mancata previsione nell’art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 1998, n. 4408, Negro A.).
    Non condividiamo la teoria che vorrebbe negare l’esecuzione di tali sequestri anche alle guardie volontarie di cui all’art. 27, primo comma, lett. b). Infatti ove si riconosca a dette guardie la funzione di polizia giudiziaria come sembra ormai pacifico ed ovvio, non si può certo pensare ad una figura operativa di P.G. limitata e priva del potere/dovere del sequestro. Sottolineamo al riguardo che compito primario della P.G. è anche quello di assicurare gli elementi probatori e di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze ed il sequestro è lo strumento-base per queste due finalità. Appare ben ibrida e non codificata una figura di agente di P.G. che non annoveri tra i suoi poteri/doveri il sequestro e veda la sua azione limitata di fronte a tale istituto. E del resto tale limitazione ad una funzione di P.G. è del tutto irrituale ed abnorme. Si precisa tuttavia, che sussistono rilevanti posizioni antitetiche al principio da noi sostenuto sia da parte del Ministero degli Interni che da una parte della magistratura; la materia è dunque allo stato oggetto di dibattito e si registrano posizioni discordanti giacché alcune procure non condividono l’estensione delle funzioni di P.G. e di conseguenza non ritengono legittimi i sequestri operati.
Circa il punto che il sequestro è fondamentalmente riservato agli ufficiali di P.G. dal c.p.p. rileviamo, a parte il fatto che l’art. 28 n. 2 prevede specificamente il potere in capo agli «agenti», che l’art. 113 disp. att. nuovo c.p.p. in casi di particolare necessità ed urgenza consente il sequestro anche agli agenti di P.G."

Tutela ambientale - Guardie giurate appartenenti alle
associazioni protezionistiche - Funzioni.


In tema di tutela ambientale, le guardie giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche, riconosciute ai sensi della L. 30.7.2004, n. 189, hanno la qualifica di ufficiali o agenti di PG e sono legittimati a prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa, di impedire che gli stessi siano portati a conseguenze ulteriori, di ricercare gli autori, ma anche di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (tra i quali effettuare i sequestri) e di raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale di operare anche il sequestro.
          TRIBUNALE DI BARI - Sez. Riesame 27 gennaio 2006 Ordinanza n. 12


Caccia - Sequestro - Guardie delle associazioni protezionistiche
Facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia - Omissione  Impugnazione - Procedura - Termini.


Le guardie giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche in qualifica di verbalizzanti nel procedere al sequestro devono specificare al verbalizzato la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (cfr. art. 114 disp. att. cpp), tale omissione, tuttavia, deve essere eccepita dalla parte entro i termini di deducibilità fissati dalla prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità: ossia, immediatamente dopo il compimento dell’atto (Cass., sez. I, 6-24.6.1997, Pata, rv. 207858; sez. I, 21-31.5.2004, Defina, rv. 228509; sez. IV, 25.9-7.11.2003, Giannandrea, rv. 227303, la quale esclude che la nullità possa essere fatta valere con l’istanza di riesame) ovvero subito prima o subito dopo il compimento dell’atto (sez. III, 28.9-4.11.2004, Pellizer, rv. 229894). Pres. Marrone - Rel. Putignano - Ric.Galiano.
            TRIBUNALE DI BARI - Sez. Riesame 27 gennaio 2006 Ordinanza n. 12



Caccia - Sequestro fucile con relative cartucce parte
dalle guardie volontarie Legittimità - Fondamento  
Confisca delle armi - Ipotesi giuridiche.


E’ legittimo da parte delle guardie volontarie il sequestro, ai sensi del reato di cui all’art. 30.1 lett. h) L. n. 157/92, del fucile con relative cartucce per avere esercitato attività venatoria illegale abbattendo un esemplare protetto. Il mantenimento del sequestro del fucile e delle munizioni è legittimo fin quando lo stesso sarà necessario a fini esclusivi di prova (art. 262.1 cpp). (Differente, la confisca delle armi (cfr. art. 28.2 L. n. 157/92) unicamente per le ipotesi di cui all’art. 30.1 lett. da a) ad e) e contemplando l’art. 30.1 lett. h) la sola confisca dei richiami). Pres. Marrone - Rel. Putignano - Ric.Galiano.
                    TRIBUNALE DI BARI - Sez. Riesame 27 gennaio 2006 Ordinanza n. 12



Caccia - Polizia Giudiziaria - Volontari associazioni ecologiste
Qualifica di ufficiali o agenti di PG - Sussiste - Fattispecie.


In materia di tutela ambientale, la legge 30.7.2004, n. 189, prevede all’art. 6, co. 2, che la vigilanza sulle norme di protezione degli animali sia affidata anche, ai sensi degli artt. 55 e 57 cpp, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. Ciò significa che esse, nell’esercizio della loro attività, svolgono le tipiche funzioni di polizia giudiziaria, che sono quelle - stante l’esplicito richiamo alla norma di cui all’art. 55 cpp - di prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa, di impedire che gli stessi siano portati a conseguenze ulteriori, di ricercare gli autori, ma anche di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (tra i quali effettuare i sequestri) e di raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. (Nella specie, l’iniziativa acquisitiva (sequestro del fucile con relative cartucce) è stata legittimamente intrapresa e portata a termine dagli agenti del Wwf, ai sensi dell’art. 113 disp. att. cpp, ricorrendo la situazione d’urgenza dovuta alla necessità di assicurare il corpo del reato e di evitare che, mediante l’occultamento o la manomissione dell’arma, potessero essere disperse o alterate le tracce del reato e protratti ed aggravati i suoi effetti pregiudizievoli attraverso l’abbattimento di altri esemplari tutelati dalla legge). Pres. Marrone - Rel. Putignano - Ric. Galiano.
        
    TRIBUNALE DI BARI - Sez. Riesame 27 gennaio 2006 Ordinanza n. 12









 
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