benvenuti nel sito ufficiale dell'associazione nazionale"GUARDIE®AMBIENTALI" codice fiscale: 93386750728 - telefono: 346/8480964 - 340/4072120 sede Nazionale via Filippo Fusco n. 18 - 70131 BARI carbonara |
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Domanda da: olma.katia@libero.it
Per caso ho conosciuto il vostro sito e per questo mi complimento per le
attività che svolgete e Vi faccio i migliori auguri per il futuro. Ho due
domande da rivolgere al Vostro studio legale. La prima è: "ad alcuni miei amici
iscritti come volontari ad un’Associazione Ambientale, legalmente riconosciuta
dal Ministero della Ambiente, dietro interessamento di tale Associazione, è
stato rilasciato dalla Amministrazione Provinciale di Napoli un decreto di
nomina di guardia volontaria, quali addetti alla Vigilanza Ittica nell’ambito
della Provincia di Napoli. Vi chiedo se gli stessi trovandosi in giro lontano da
corsi d'acqua o fiumi e trovano abbandonati ai bordi delle strade (sia essa
urbana che extraurbana o di montagna), cumuli di spazzatura, materiale di
risulta vario, amianto, ecc., o in aperta campagna dei siti adibiti a mini
discariche senza autorizzazione, sono tenuti con la loro nomina a guardia
volontaria addetta alla vigilanza ittica a redigere apposita segnalazione con
nota per iscritto accompagnata dalle foto del luogo alle autorità di competenza
per territorio" La seconda è: “gli stessi tramite l’Associazione possono
stipulare convenzioni con qualche Comune della Provincia di Napoli per la
vigilanza sul territorio in merito alla sensibilizzazione della cittadinanza
sulla raccolta differenziata e il controllo di abbandono di rifiuti vari molto
frequente sul territorio” E’ possibile avere un quadro chiaro e definito delle
normative in vigore...?? Nel ringraziarvi, nell’attesa di una Vostra risposta,
porgo distinti saluti. Katia. Risposta a: olma.katia@libero.it
salve, le qualifiche rilasciate dalla provincia danno potere agli agenti solo
nella materia di loro competenza; potete fare tutte le segnalazioni che volete
in materia ambientale in quanto in virtù dell'art. 333 del codice di procedura
Domanda da: losardoluigi@yahoo.it Salve a tutti, innanzitutto visto il periodo colgo l'occasione per porgervi i miei migliori auguri di buone feste. veniamo a noi. SONO UNA GUARDIA GIURATA VOLONTARIA IN MATERIA ITTICA ZOOFILA AMBIENTALE COME DA STATUTO ASSOCIATIVO, Con possesso di Decreto Ittico provincia di Cosenza che aimè purtroppo da un paio d'anni sono bloccati, e stiamo OPERANDO CON DELIBERE COMUNALI rilasciate da più comuni oltre a quello di appartenenza. Io vorrei sapere , essendo personalmente in possesso di porto d'armi uso caccia, con questi titoli se posso usufruirne per difesa personale nei servizi ambientali che svolgiamo, visto che sono gli unici che possiamo fare con le delibere. Personalmente ancora ho un attestato rilasciato dal ministero della difesa come ADDETTO AI SERVIZI DI VIGILANZA 4° LIVELLO, come potrei usufruirne? Grazie e confido nella vostra competenza. Risposta a: losardoluigi@yahoo.it Salve, ricambiamo gli auguri; per il futuro, se avesse bisogno di altri chiarimenti legali, invii le sue mail all'indirizzo: info_legale@libero.it l'attestato che ha conseguito dal Ministero della Difesa può servirle solo se dovesse richiedere il porto d'armi come guardia particolare giurata assunta da un istituto di vigilanza privato, ex art. 133 del TULPS.. per il suo porto d'armi uso di caccia, con le nuove direttive questo può essere utilizzato solo per uso sportivo e di caccia. nella fattispecie da lei richiesta uso difesa, dovrà richiedere alla Questura di appartenenza regolare porto d'armi per difesa con arma lunga o corta presso la locale Prefettura... cordiali saluti, studio legale GUARDIE AMBIENTALI
Domanda da: giovanni.norrito@tiscali.it Risposta a: giovanni.norrito@tiscali.it
salve, non conosciamo la vostra legge regionale in materia di caccia, posso solo
dirle che le guardie venatorie possono portare le armi corte e lunghe se
dipendenti della provincia e se guardie volontarie solo il fucile se in
studio legale GUARDIE AMBIENTALI.. ATTENZIONE...PER TUTTI COLORO CHE LEGGONO LA NOSTRA RUBRICA E' A DIR POCO ALLUCINANTE CIO' CHE SUCCEDE AD UN NOSTRO COLLEGA
FATTO: una guardia giurata volontaria zoofila munita di decreto Prefettizio con funzione di polizia giudiziaria, in regolare servizio, viene deferito al Prefetto dalla polizia municipale di un certo paese del nord Italia, in quanto a loro dire chiedeva i documenti a persone proprietarie di cani senza aver concordato con loro il servizio e viene deferito per abuso di ufficio.... MA SIAMO PAZZI...?? MA DOVE SIAMO ARRIVATI.... ma questi agenti o dirigenti che siano della polizia municipale conoscono quanto stabilito dall'art. 13 della legge 689/81 e articoli 55 e successivi del codice di procedura penale..??? si rendono conto che la guardia in oggetto in base all'art. 357 del codice penale è un PUBBLICO UFFICIALE..?? e che il decreto è stato chiesto dalla sua associazione e non dalla pubblica amministrazione locale..?? e che comunque costoro erano a conoscenza della presenza quel giorno della pattuglia in servizio..? la prefettura poi, incurante delle leggi, invia una raccomandata alla guardia con la quale gli comunica che è in atto un avvio di procedimento ex lege 241/90 per la revoca del decreto...!!!!!! PAZZESCO SEMPLICEMENTE PAZZESCO... caro amico, vai avanti con la memoria difensiva che ti abbiamo mandato e se costoro fanno orecchie da mercante stai tranquillo perchè possiamo arrivare alla Corte di Cassazione e se serve anche a quella Costituzionale... sono costoro che andrebbero denunciati per molestie e abuso di ufficio, non tu.... NON APPENA RISOLTA LA PRATICA se necessario, PUBBLICHEREMO LE DOCUMENTAZIONI PRESENTATE E RELATIVI NOMI DI COSTORO... domanda da: stefanomarigo@alice.it Salve: volevo chiedere cortesemente se una guardia volontaria con decreto rilasciato dalla Prefettura in base all. art. 5 DPR 31/03/1979 e art 6 c 2 L 189/2004 (Vigilanza zoofila) e art 13 L 349/1986 (vigilanza ambientale) facente parte di un'associazione riconosciuta dalla regione può eseguire controlli ed eventuali sanzioni amministrative sulla caccia (L 157/92). Grazie e saluti risposta a: stefanomarigo@alice.it cominciamo con ordine; innanzi tutto l'art. 5 del dpr 31.3.79 riguarda l'ENPA. l'art. 6 della legge 189/2004 è quello che investe le guardie volontarie della nomina a guardie zoofile con funzione di p.g. L'art. 13 della legge 349/86 prevede il riconoscimento dell'associazione da parte del Ministero dell'Ambiente e non la vigilanza ambientale. ritornando alla domanda: la guardia zoofila come previsto dall'art. 27 della legge 157/92 può effettuare tutti i controlli preventivi e repressivi previsti dalla legge 689/81 e codice penale con leggi speciali, ed ha in servizio la funzione di poliz.giudiziaria purchè alla guardia sia stato rilasciato regolare decreto da parte della Prefettura di appartenenza.. saluti, studio legale GUARDIE AMBIENTALI
P.S. Nella messa in servizio della provincia ci
avevano detto che eravamo dipendenti onorari. risposta a: trichino@libero.it
salve, sono i soliti problemi che si incontrano con le
pubbliche amministrazioni, anzi con taluni dirigenti... potete chiedere per
iscritto riscontro alle vostre richieste facendo riferimento alla legge 241/90 a
mezzo raccomandata A.R. senza busta, la provincia è obbligata entro 30 gg a
rispondervi dandovi i motivi dei suo diniego... ne avete tutti i diritti, se non
lo fanno potete denunciare il responsabile per omissione di atti d'ufficio.
(art. 328 c. p.). domanda da: nsa.romanord@gmail.com
risposta a: nsa.romanord@gmail.com
innanzi tutto è necessario che l'associazione sia
riconosciuta o dal comitato tecnico faunistico venatorio, o dal ministero
dell'ambiente; poi la guardia deve aver svolto e superato un corso di
addestramento indetto dalla provincia di appartenenza o dall'associazione se
riconosciuta ed autorizzato dalla provincia stessa; se ci sono questi requisiti
allora la presidenza locale dell'associazione può richiedere per i suoi
associati il decreto corrispondente: x guardia ecologica e guardia zoofila, alla
prefettura; x guardia faunistica venatoria, guardia ittica, alla provincia.
salve, se pensate che creare una associazione di sana
pianta sia facile, scordatevelo... prima di tutto dovete approvare uno statuto
che va registrato da un notaio e poi all'ufficio del registro, poi dovete
costituire nel territorio un certo numero di dipendenze per ottenere
l'iscrizione nei registri regionali di volontariato ambientale e protezione
civile e per fare ciò ci vogliono non meno di due anni; nel frattempo non potete
indossare uniformi nè conseguire decreti... ottenuta l'iscrizione nei registri
Regionali, l'associazione deve essere presente in almeno 5 regioni d'Italia per
poter avere il riconoscimento del ministero dell'ambiente che è l'unico
documento che vi consente di avere i decreti.. ottenuti i decreti solo allora
potrete procedere alla richiesta presso la locale prefettura per l'adozione e
autorizzazione all'uso delle uniformi.... io ho costituito la mia associazione
nel 1996 e dopo tre anni ho ottenuto l'iscrizione nei registri regionali ed in
14 anni sono riuscito a costituire 4 regioni, finalmente in questi giorni sto
costituendo basilicata e lazio e finalmente posso istruire la prativa al
ministero ambiente... ma ci sono voluti 14 anni di serio e duro lavoro.... per
il resto fate un po voi.....!!!!!! saluti domanda da: giuseppedidato@libero.it
Spett. redazione. potrebbe azionare la legge tramite un avvocato, ma sarebbe troppo lunga, le conviene rivolgersi agli ispettori sanitari della ASL di appartenenza o al NOTA Nucleo Operativo Tutela Ambientale della polizia provinciale di residenza... il loro intervento vanificherà ogni comportamento di questo signore oltre a prendersi un bel verbale in violazione del decreto ambiente 152/2006. Cordiali saluti studio legale GUARDIE AMBIENTALI
Grazie ed a risentirci
risposta a: pierpaolosciallis@libero.it
salve, il sottufficiale di polizia ha ragione, anche se ci sono questure che
rilasciano la licenza per difesa personale per arma lunga e altre che danno
questa specifica comunicazione e autorizzazione tra l'altro sancita dalla stessa
legge 157/92 .. cordiali saluti
salve, ma chi le ha detto una simile cavolata...!!!! Saluti, Studio legale Guardie Ambientali domanda da: ivanbroker@libero.it Salve vorrei sapere se una guardia zoofila con
decreto prefettizio (RM) che dando le dimissioni e poi entra in un altra
Associazione da poco nata e con il riconoscimento della Regione Lazio,
quindi iscrizione Registro protezione animali natura ambiente, può far
richiedere il decreto con la nuova associazione? risposta: ivanbroker@libero.it salve, andiamo con ordine: domanda da: guardieambiente@libero.it
Salve, e complimenti per l'eccellente preparazione io vorrei sapere
cortesemente se fosse possibile sapere i poteri delle guardie
ambientali e zoofile con regolare decreto prefettizio in sostanza quale
legge li regolamenta,oltre alla 157/92 se possono chiedere i documenti
ai trasgressori per identificarli e se esiste un sito per sapere tutto
dettagliatamente fin dove può identificare il trasgressore con il
proprio documento d'identità o dove si può trovare un libro. risposta: guardieambiente@libero.it salve Giuseppe,
allora cominciamo con ordine: il decreto del prefetto di guardia
eco/zoofila in virtù dell'art. 6 della legge 189/2006 nell'espletamento
delle funzioni come guardia zoofila dà potere di p.g. come stabilito
dagli art.li 55 e 57 del codice di procedura penale, pertanto la guardia
può generalizzare verbalizzare ogni forma di violazione e sequestrare
sia amministrativamente che penalmente... per quanto riguarda le
funzioni in materia ambientale e quindi ecologica, dovete consultare la
legge regionale sull'inquadramento delle guardie ecologiche e vedere
cosa prevede; comunque sia, la guardia volontaria munita di regolare
decreto, sia esso rilasciato dal prefetto, dalla provincia o dai comuni,
giusta il disposto della legge 689/81 art. 13 consente di generalizzare
il reo, verbalizzare amministrativamente e penalmente e sequestrare
quanto oggetto di violazione amministrativa nonchè effettuare tutti i
rilevamenti fotografici e tecnici che possono servire all'espletamento
delle funzioni ivi comprese le ispezioni nei luoghi che non siano la
privata abitazione...
saluti,
studio legale Guardie Ambientali domanda da: info@claudiosantinelli.com
FACCIO PARTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI PROTEZIONE CIVILE E SONO
ISPETTORE ECOLOGICO ONORARIO REGIONE LAZIO. AVREI BISOGNO DI PRENDERE
UNA QUALIFICA PERSONALE DI PUBBLICO UFFICIALE AUSILIARIO . SAPETE DIRMI
CHI RILASCIA TALE QUALIFICA E CHE PERCORSO DEVO FARE? SONO ANNI CHE CI
PROVO MA SENZA RISULTATI PUR SAPENDO CHE ALCUNI MIEI COLLEGHI CI SONO
RIUSCITI.
risposta: info@claudiosantinelli.com
spiacente deluderla, ma la qualifica di pubblico ufficiale ausiliario
non esiste, chi le ha detto queste cose le ha raccontato solo frottole..
lei quale socio dell'ass. Naz. Carabinieri può ottenere,grazie alla sua
qualifica professionale, dal Prefetto su istanza del presidente della
sua sezione, il decreto di guardia giurata ecologica e zoofila, questo
decreto la investe della qualifica di pubblico ufficiale e agente di
polizia giudiziaria nel'espletamento delle sue funzioni.. certo di
averla soddisfatta cordiali saluti, domanda da: max.bred@.it
vorrei sapere ,una delucidazione se chi e' in possesso di decreto
prefettizio, come Guardia Zoofila può acquistare il porta tesserino di P.G. risposta: max.bred@.it
salve, se il decreto è prefettizio di guardia eco/zoofila, in virtù
dell'art. 6 della legge 189/2004 la guardia giurata volontaria ha
funzioni di P.G. nelle materie ad esso attribuite in base a quanto
disposto dagli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale...
pertanto potrà fregiarsi in servizio dello stemma P.G. in campo verde e
portare la rispettiva placca insieme al decreto e tesserino di
riconoscimento associativo... domanda da: pepe74@inwind.it
Salve, risposta: pepe74@inwind.it
trattandosi di un porto d'arma lunga per difesa come guardia giurata
ittica sarà molto difficile che la Questura lo possa rilasciare in
quanto non si ravvede lo stato di necessità, è più facile se il decreto
è di guardia faunistica venatoria o zoofila, comunque può provare a
inoltrare la domanda con il visto della direzione della sua
associazione, poichè il titolo le verrebbe rilasciato per l'uso in
servizio di vigilanza, dovrà presentare gli stessi documenti che ha
presentato per il porto d'armi sportivo, in più il versamento della
tassa di concessione governativa a tassa ridotta quale guardia g. p.
grazie per i complimenti, cerchiamo di fare quanto possibile per essere
di aiuto sia all'utente che alle Istituzioni... Saluti, risposta: costacarlom@libero.it
è la
Prefettura che autorizza e concede il rilascio di regolare licenza di porto
d'armi di guardia giurata a tassa agevolata per
difesa personale, ma ho i miei dubbi che le venga concesso in quanto molte
prefetture di Italia sono solidali nel non rilasciare alle guardie giurate
volontarie tale titolo; potrebbe chiedere e ottenere con maggiore facilità il
porto di fucile per difesa presso la locale Questura...quale guardia giurata
volontaria.... cordiali saluti, domanda da: decapi@libero.it Salve, risposta: decapi@libero.it non abbiamo sentenze ma riferimenti normativi che danno al Sindaco tali poteri tra l'altro potrà evincerli sul nostro sito, consideri che poi la stessa legge 65/86 sull'inquadramento delle polizie municipali e l'art. 27 della legge 157/92, nonchè gli stessi articoli 55, e 57 comma 3 del codice di procedura penale, danno questo potere al Sindaco. .. la nomina riveste importanza come guardia giurata comunale e non guardia zoofila in quanto tale qualifica è attribuita da decreto prefettizio; poi in sede di nomina dovranno essere specificati i compiti delle guardie volontarie nominate che saranno di ausilio alla polizia municipale....con appropriata convenzione.-
cordiali saluti, studio legale Guardie Ambientali domanda da: d.perziano@libero.it Con la presente, volevo chiederLe, se le guardie del WWF, anche se non in possesso di decreto di guardia venatoria rilasciata dalla Regione di appartenenza, ma muniti di decreto zoofila e ambiente della Prefettura, possono effettuare controlli sui cacciatori e di conseguenza redigere tutti gli atti necessari?!. Grazie della risposta. Porge distinti saluti. risposta a: d.perziano@libero.it
Si, egregio signore, le guardie giurate volontarie del wwf, se in possesso di
regolare decreto rilasciato dalla provincia quale guardia faunistica venatoria,
possono effettuare tutte le operazioni di polizia previste dalle leggi in vigore
e previste dall'art. 13 della legge 689/81 non hanno potere di polizia
giudiziaria in quanto la legge sulla caccia (157/92) non lo consente, sebbene
molte Procure della Repubblica siano contrarie e convalidino i loro sequestri
giudiziari; se il decreto è rilasciato dal Prefetto quale guardia giurata
zoofila ed ecologica, gli stessi possono svolgere tutte le operazioni ambientali
previste dalle vigenti leggi ivi comprese le azioni di polizia giudiziaria
previste dal codice di procedura penale ex art. 55, 56 e successivi...e quindi
anche in materia di caccia..... saluti studio legale Guardie Ambientali domanda da: tempesta@libero.it gent.mo sig. Giudice, ho appreso da alcune guardie volontarie che operano nella regione Puglia con convenzioni stipulate con i comuni in base alla legge 266/91 che grazie a tali convenzioni gli operatori appartenenti a queste organizzazioni di volontariato, ricevono la nomina a guardie giurate comunali volontarie con funzione di p.g.; gli stessi vengono accorpati al corpo di polizia municipale del posto; vorrei sapere se dette qualifiche sono legittime dal momento che il responsabile della mia associazione mi ha comunicato che solo la Provincia o il Prefetto sono autorizzati al rilascio di tali qualifiche e se gentilmente posso sapere i riferimenti normativi. Grazie risposta a: tempesta@libero.it Rispondo alla sua missiva, in ordine alla richiesta di legittimità delle qualifiche di P.G. rilasciate ai componenti delle Guardie Ambientali, confermando quella che dovrebbe essere la reale interpretazione della norma in oggetto. Precisamente il Codice di procedura penale all'art. 57 comma 3 prevede la qualifica di Poliz. Giudiz. " alle persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 comma 4 tra i quali, rientra il Corpo dei vigili Urbani” Da tale presupposto si rileva che la qualifica, viene in primis attribuita dopo il giuramento formalizzato dinanzi al Sindaco del Comune interessato, Autorità amministrativa, che delega con tale atto la guardia Ambientale come ausiliario della Polizia Municipale, per l'acquisizione dei soli reati Ambientali. La qualifica chiaramente opera solo all'interno del territorio Comunale di appartenenza e solo per la delega rilasciata quale Ausilio della Polizia Municipale, ricordo solo per i reati di natura ambientale. Non autorizza arresti, se non espressamente richiesti dalle Forze di Polizia, preposte. Spero di aver risolto il dubbio da Lei formulato. Premetto per dovere di cronaca che tale interpretazione ,non è da tutti condivisa anche perchè la materia è molto ampia e dibattuta. Pertanto ogni contesto applica una propria interpretazione
studio legale
Guardie Ambientali ho conosciuto per caso il vostro sito, mi complimento per le attività che svolgete e vi faccio i migliori auguri per il futuro.. Ho una domanda un pò complessa da rivolgere al vostro studio legale: "leggendo alcuni riferimenti normativi giuridici in materia di volontariato e di guardie giurate ho notato che vi sono incongruenze nelle normative sia per il riconoscimento delle guardie volontarie che di quelle degli istituti di vigilanza, in merito anche ai poteri ad essi conferiti con una confusione notevole in particolare da parte delle istituzioni e dei legislatori che spesso confondono l'opera dei volontari con quella degli istituti di vigilanza" è possibile avere un quadro chiaro e definito delle normative in vigore...??? risposta: Detullio F. Bari: riscontro la sua e-mail con un pò di ritardo; distinguiamo tre categorie di guardie giurate esistenti nel territorio italiano e regolamentate da varie disposizioni legislative: guardia particolare giurata: art. 133 TULPS – testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza: gli enti pubblici, gli enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari ed immobiliari. Possono anche, con l’autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tale guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse. L’articolo su citato è chiaro e preciso, quindi la guardia particolare giurata è quella appartenente agli istituti di vigilanza privati che facendo di questa attività la sua professione vigila sulle proprietà mobiliari ed immobiliari appartenenti ad enti pubblici o privati….specifichiamo che per proprietà mobiliari si intendono i beni custoditi all’interno o all’esterno delle proprietà immobiliari e per proprietà immobiliari si intendono le strutture edili di proprietà pubblica o privata. Costoro svolgono il loro lavoro piantonando le proprietà ed evitando che estranei le violino o le asportino con conseguente danneggiamento…la guardia particolare giurata è un incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) nell’esecuzione della sua funzione in quanto a lui non è dato il potere di verbalizzare illeciti amministrativi o reati, tranne nel caso in cui debba procedere al fermo in flagranza di reato nell’esecuzione del suo servizio (art. 383 c. p. p.) e in tal caso assume la funzione di agente di polizia giudiziaria…. La guardia particolare giurata fuori dal suo servizio non ha alcun potere salvo che non venga chiamato dalle FF.OO. per collaborare in occasione di incidenti o situazioni immediate di pericolo… Guardia giurata volontaria: qui cominciano le contestazioni e le interpretazioni errate, perché la guardia giurata volontaria a nostro avviso non è, ripeto NON E' una guardia particolare giurata, poiché non rispecchia in alcun modo quanto citato nell’art. 133 del TULPS e successivi, di fatto il regolamento di attuazione del TULPS parla in modo molto chiaro solo delle guardie particolari giurate appartenenti ad istituti di vigilanza che tutelano le proprietà pubbliche o private solo in forma privata.. Sbagliano i legislatori e le Istituzioni nell’equiparare il servizio delle guardie volontarie a quello delle guardie particolari giurate. Le guardie giurate volontarie, sono pubblici ufficiali (art. 357 c.p.) in quanto a loro è dato il potere di stendere verbali, effettuare rilevamenti, indagini, e quanto previsto dall’art. 13 della legge 689/81, costoro tutelano e proteggono il territorio dello Stato e le proprietà dello Stato: boschi, foreste, demanio, mare, pesci, cielo animali selvatici..ecc.ecc. Per quanto disposto dalla legge 112/98, le qualifiche di guardia giurata volontaria sono rilasciate dalla Provincia di appartenenza nelle funzioni di: guardia faunistica venatoria volontaria, guardia ittica volontaria. questo concetto è stato chiaramente ribadito dalla Cassazione Penale.. Le guardie volontarie finalizzano la loro qualifica dopo aver espletato il giuramento dinanzi al Sindaco del comune di residenza. (art. 231 legge 51/98). Hanno potere nell’ambito della provincia di appartenenza e sono agenti di polizia giudiziaria nell’espletamento delle loro funzioni; a loro è dato potere di sequestrare i corpi ed i mezzi costituenti illecito amministrativo o reato. I decreti per le guardie ecologiche volontarie e le guardie zoofile volontarie, qualifiche non previste dalla legge 112/98 come trasferimento di deleghe dello Stato, sono ancora di appannaggio delle locali Prefetture anche se contrariamente a quanto stabilito dalla suddetta legge anche questi decreti a volte vengono rilasciati dalle Province.. Guardia Giurata Comunale Esistono anche le guardie giurate comunali, costoro nominate dal sindaco tramite ordinanza comunale e dopo approvazione di delibera di giunta o di consiglio comunale del Comune con il quale operano, vengono conglobate con le polizie municipali, hanno funzione di polizia giudiziaria ma contrariamente alle guardie giurate nominate dalla provincia o dalla Prefettura possono operare solo nel territorio del comune di appartenenza..(legge 65/86, legge regionale 2/89, art. 55 e 57 commi 2 e 3 del cod. proc. Penale, art. 27 comma 2 legge 157/92 ).... Come vede le normative anche se ridotte per questioni di spazio e di tempo, sono vaste e complesse e non sempre vengono interpretate ed applicate secondo il loro effettivo dettato, lascio quindi a lei giudicare e valutare ….. studio legale Guardie Ambientali ---------------------------------------ooooooooooooooo---------------------------------------- INFORMAZIONI GENERICHE - Riceviamo spesso comunicazioni con richieste di informazioni in merito al rilascio di decreti di guardie giurate comunali volontarie alle associazioni protezionistiche, abbiamo girato il quesito ai nostri legali di fiducia civilisti e penalisti, che collaborano con noi, i quali viste le relative documentazioni prodotte e le rispettive leggi in vigore hanno redatto il seguente documento: OGGETTO: chiarimenti in materia di attribuzione delle qualifiche di guardie giurate comunali da parte delle amministrazioni comunali e delle funzioni di p.g. ad esse conferite: al fine di appurare e di legittimare l’attribuzione da parte dei Comuni delle qualifiche di guardia giurata comunale nelle materie ambientali con funzione di polizia giudiziaria, attribuita da svariate amministrazioni non solo a livello locale ma nazionale, (vedi associazioni: ANPANA, GEV, RANGERS, ENPA, nei comuni di Pomezia, Foggia, Cerignola, Lucera, Monopoli, Milano, Torino, ecc.) si precisano di seguito tutti i riferimenti normativi e in particolare il dettato della giurisprudenza, che certifica effettivamente come l’attribuzione della qualifica di p.g. non è attribuibile dal Prefetto o da altri Enti, bensì consegue e scaturisce dalla nomina ricevuta da un Ente pubblico nell’espletamento di una pubblica funzione di polizia. Quindi possiamo dire che: con il termine POLIZIA ( dal greco POLIS = stato città e POLITEIA = ordinamento della città ) si intende l’attività che lo Stato ed altri Enti pubblici o privati svolgono per assicurare le condizioni di un ordinato e tranquillo vivere sociale. Questa attività può essere diretta: a) A prevenire condotte in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica oltrechè più in generale il sereno svolgimento di tutte quelle attività pubbliche e private utilizzate a fini di benessere della collettività. b) A reprimere le violazioni già verificatesi di norme amministrative e penali impedendone gli eventuali ulteriori effetti. L’attività di polizia si qualifica come: 1) Attività di polizia amministrativa: quando è diretta ad attuare misure preventive e repressive affinché i privati: 2) Rispettino le limitazioni che la legge impone al loro operato; 3) Svolgano la propria attività senza procurare danni alla società. Nell’ambito della polizia amministrativa, si suole individuare la polizia demaniale, sanitaria, urbanistica, tributaria, stradale, annonaria, metrica, ambientale, ittica, venatoria, militare, marittima, industriale, e soprattutto la polizia di sicurezza; quest’ultima è quella branca dell’attività di polizia esercitata dall’autorità di pubblica sicurezza volta a garantire la preservazione dell’ordine pubblico, la sicurezza personale dei singoli componenti del corpo sociale, la loro incolumità nonché l’integrità dei diritti patrimoniali. 4) attività di polizia giudiziaria: quando svolge attività tendente all’accertamento ed alla repressione dei reati ed alla ricerca dei colpevoli per assicurarli alla giustizia. Possiamo quindi riepilogare dicendo che è unicamente attività di polizia giudiziaria quella che viene svolta dalla polizia amministrativa dopo il verificarsi di un reato (flagranza di reato) e cioè dopo il verificarsi di un fatto punito con la pena dell’ergastolo, della reclusione, della multa, ovvero dell’arresto e dell’ammenda. Molte leggi di natura ambientale prevedono come pena, arresto e ammenda, e sanzioni amministrative pecuniarie. Non è invece attività di polizia giudiziaria quella svolta dopo il verificarsi di un fatto quantificabile come illecito civile o amministrativo per il quale la legge prevede una sanzione di tipo diverso da quelle sopra indicate (sanzione del pagamento di una somma in danaro) e ciò indipendentemente dalla circostanza che l’attività di accertamento e repressione venga svolta anche da persone che rivestono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. (art. 13 legge 689/81). Nella gran parte dei casi, l’attività di polizia giudiziaria è una sorta di progressione dell’attività di polizia amministrativa, nel senso che la notizia di commissione di un reato emerge solitamente nell’ambito delle attività di osservazione, informazione e vigilanza compiute durante i servizi di prevenzione. Da ciò si deduce che il potere e quindi l’intervento di polizia giudiziaria è conseguente all’intervento di operazioni che prevedono la repressione di un reato, queste non è detto che siano sempre e necessariamente funzioni di pubblica sicurezza, ma bensì la repressione di un reato di qualunque natura esso sia. ( furto, abbandono di animali, discarica abusiva di rifiuti, pesca abusiva di datteri di mare ecc.ecc.). Ne consegue quindi che la funzione di polizia giudiziaria è un potere attribuito a tutti coloro che svolgono operazioni di polizia (agenti di p.s. e guardie giurate) e quindi una pubblica funzione, diversamente dalle guardie giurate private che tutelano le proprietà mobiliari ed immobiliari. << alla guardia giurata particolare nella specie adibita alla vigilanza di un pubblico Ente ospedaliero, deve attribuirsi in virtù del disposto dell’art. 358 del cod. pen. la qualità non di pubblico ufficiale, ma bensì di incaricato di pubblico servizio, non avente la qualifica di pubblico impiegato; invero in forza del combinato disposto dagli art. 133 e 134 del tulps, le guardie particolari giurate possono essere destinate soltanto alla vigilanza e custodia di entità patrimoniali, previa autorizzazione prefettizia che, per l’appunto non può essere concessa “per operazioni che comportino un esercizio di pubbliche funzioni o una violazione della libertà individuale”; né la qualità di pubblico ufficiale potrebbe loro essere attribuita sulla base della abilitazione loro concessa di stendere verbali fidefacenti ovvero della possibilità di collaborare a richiesta delle forze dell’ordine nell’attività di repressione dei reati o di tutela dell’ordine pubblico.>> Sentenza della Cassazione penale sez. VI 18 febbr. 1992. le organizzazioni di volontariato legalmente costituite, ed iscritte nei registri generali di volontariato, in base a quanto disposto dalle leggi regionali per l’area culturale con specifico riferimento alla tutela del territorio ed ambientale e tutela patrimonio storico artistico possono per quanto disposto dall’art. 7 della legge 266/91, stipulare convenzioni di collaborazione con gli Enti Pubblici. E’ da evidenziare anche che il riconoscimento della Regione, parla chiaramente di tutela del territorio ed ambientale, non solo faunistica venatoria o zoofila, o ittica od ecologica, racchiudendo così nella parola ambientale tutti i compiti specifici riconosciuti dagli statuti delle organizzazioni ambientali stesse…!! Quindi l’espressione di potestà della pubblica amministrazione comunale per trasferimento delle deleghe dello Stato e delle leggi sulle autonomie locali, con atto pubblico, quindi stipula di convenzione convalidata da delibera di giunta comunale o consiliare, causa la carenza strutturale del personale delle polizie municipali e di poca conoscenza della materia ambientale, al fine di ottenere un maggiore apporto sulla vigilanza del proprio territorio, demanda alle associazioni stipulanti, i poteri di controllo sullo stesso, attribuendo la qualifica di guardia giurata comunale; essendo questa pertanto una qualifica attribuita da un Ente per la tutela del territorio demaniale Comunale e quindi dello Stato, alle guardie nominate è attribuita la qualifica e o la funzione di p.g. nell’espletamento delle proprie mansioni, in quanto il personale nominato svolge una pubblica funzione dettata da atti certificativi ed autorizzativi (art. 357 cod. pen. nozione di pubblico ufficiale). 1. l’art. 9 della legge 616 del 1977, attribuisce ai comuni, province e comunità montane, poteri di polizia amministrativa nelle materie a loro trasferite dallo Stato. 2. l’art. 19 della legge 616 del 1977, attribuisce ai comuni il potere di nomina di agenti di polizia sia per il controllo urbano, sia per quello rurale del proprio territorio; Nessuna legge dice che chi svolge una pubblica funzione debba necessariamente od obbligatoriamente essere dipendente stipendiato della pubblica amministrazione, le guardie volontarie espletano il servizio in forma gratuita, riferendosi al fatto che non ricevono stipendio, ma anche il solo fatto di percepire determinate somme di denaro corrispondenti ai rimborsi spese chilometrici e/o contributi per l’espletamento delle proprie spese gestionali, pone la pubblica amministrazione e l’Ente in un rapporto subordinato e di pubblico interesse, tra l’altro previsto anche dalla stessa legge 266/91 sul volontariato. Chi afferma il contrario non si è premurato di leggere sul vocabolario della lingua italiana il significato della parola DIPENDENTE……poiché ritiene che il lavoro svolto sia a totale appannaggio di chi invece è dipendente delle pubbliche amministrazioni come individuo che lavora e percepisce stipendio dallo Stato; riportiamo il significato della parola “dipendente”: dal vocabolario Zingarelli: essere causato o determinato; essere in rapporto di subordinazione con qualcuno, sottostare, ricevere ordini. Non vuol dire solo e necessariamente essere o appartenere al personale stipendiato dello Stato. Le nostre guardie con la stipula delle convenzioni e con l’attribuzione delle qualifiche di guardie giurate comunali, hanno svolto lavoro di p.g. essendo questa qualifica attribuita dalle pubbliche amministrazioni per l’espletamento di una pubblica funzione e quindi funzione regolarmente eseguita in virtù del comma c dell’art. 56 e 55 del codice di procedura penale. Legge Regione Puglia n. 2/89 – inquadr. POLIZIE MUNICIPALI Art. 1 – istituzione del servizio di polizia municipale: 1. la Regione, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale, con la presente legge detta le norme generali per l’istituzione del servizio di polizia municipale al fine di assicurare su tutto il territorio regionale un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia locale da parte dei comuni e degli altri Enti locali titolari di tali funzioni. 2. i comuni e gli altri Enti locali, possono organizzare un apposito servizio di polizia municipale o locale, che potrà essere gestito in forma singola od associata. Art. 3 – esercizio delle funzioni di polizia locale le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli Enti di cui al precedente articolo 1 che vi provvedono o attraverso le strutture organizzative del servizio o attraverso i corpi di polizia municipale ove istituiti, o attraverso personale preposto dagli Enti stessi, ovvero attraverso le apposite forme associative previste dalla legge. ord.Corte Costituz.pdf L’articolo 3 su citato è molto chiaro, se i corpi di Polizia Municipale sono carenti per le specifiche materie ambientali le amministrazioni locali possono utilizzare per i loro interventi di polizia personale preposto dagli Enti stessi, quindi le amministrazioni comunali possono avvalersi di qualunque Ente riconosciuto e legale per l’espletamento di tali servizi. Rileviamo quindi da una sentenza del TAR della Regione VENETO: le funzioni di polizia locale riconosciute alle amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 19 del dpr. 616/77, non spettano al Sindaco quale Ufficiale di Governo, ma sono espressione di competenze proprie del Comune, per cui devono ritenersi delegabili dal Sindaco nell’ambito dell’impianto organizzativo dell’amministrazione stessa. Ente giudicante TAR Regione Veneto sez. I, n. 114 del 3.2.1998. Ancora ulteriori riferimenti normativi dai quali si accerta che il Comune può nominare sue guardie giurate, lo si evince dall’ art. 27 della legge quadro sulla caccia 157/92, dalla legge regionale n. 12/95 tutela zoofila e randagismo, dagli art.li 21 e 22 della legge 963/65 pesca marittima, e dalla legge 22/97- decr. Ronchi: Art. 2 legge reg. 12/95 1. le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all’attuazione della presente legge, sono attribuiti ai comuni, che li esercitano mediante le unità sanitarie locali, ai sensi dell’art. 5 della legge13/89. 2. per le funzioni di cui al precedente comma 1, le USL possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile di cui al successivo art. 15 e degli enti ed associazioni di cui all’art. 13 della presente legge. ( art. 13 iscrizione nell’albo regionale delle associazioni ambientali). Decr. Pres. Rep. 31.3.1979 revoca della personalità giuridica di diritto pubblico all’ENPA: Art. 3 - E’ attribuita ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane, ai sensi dell’art. 27 primo comma lettera a) e 18 del decreto 616/77 la funzione esercitata dall’ENPA, di vigilanza sull’osservanza delle leggi, regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico. Art. 5 – ferma rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai comuni singoli o associati e comunità montane per la prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico. l’art. 27 del dpr 31.3.79 ha attribuito ai comuni, la funzione di controllo e vigilanza delle leggi, regolamenti generali e locali, in materia ecologica e protezione animali del proprio territorio; Sentenza del TAR LIGURA n. 751 del 2001 n. 1645/95 r.g.r. Ricorso dell’ENPA contro pareri del Ministero dell’Interno e la Prefettura di Savona: il TAR, nel convalidare il disposto dell’art. 3 e 5 del DPR 31.3.1979 confermando la revoca della qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria alle guardie zoofile dell’Ente, ferma restando la qualifica di guardie giurate volontarie, nel momento in cui queste vengano utilizzate per espressa richiesta delle amministrazioni comunali, ad esse è riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria, in quanto espletano una pubblica funzione ai sensi dell’art. 57 co. 3 del cod. di procedura penale. Ricorso al TAR PUGLIA proposto dall’ENPA sulla delibera di giunta del Comune di Foggia n. 110 del 17.2.1998 che nomina guardie zoofile con potere di p.g. le guardie volontarie dell’associazione ANPANA; con ordinanza n. 359/98 iscritta al n. 1267 reg. ord. del 1998, respinge il ricorso confermando la legittimità della delibera di giunta in ultimo, anche il parere espresso dalla Procura della Repubblica di Cosenza, all’associazione Libera Caccia, che dice testualmente che le guardie giurate addette alla sorveglianza venatoria, sono agenti di polizia giudiziaria purchè prestino la loro opera alle dipendenze di enti pubblici o di associazioni riconosciute che espletano una pubblica funzione.- la cosa trova fondamento anche nella sentenza della: Cassazione pen. sez. VI del 25.03. 1996: “le guardie venatorie volontarie con qualifica di guardie giurate sono pubblici ufficiali in quanto esercitano una pubblica funzione che si manifesta attraverso poteri autoritativi e certificativi.”.. 1. in data 22.4.1993, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10 della sez. I n. 402/93, ha fornito importanti ed utili chiarimenti circa l’ottenimento della qualifica di agente giurato ittico con nomina di polizia giudiziaria di cui agli articoli 21 e 22 della legge 963 del 1965 in materia di pesca marittima e commercio dei prodotti di essa; lo stesso ha sancito che possono essere nominati agenti giurati con poteri di p.g. anche gli appartenenti ad associazioni ambientaliste volontarie; 2. l’art. 231 della legge 51 del 1998 ha trasferito una funzione di notevole importanza dalle mani del Pretore a quelle del Sindaco, in merito al giuramento per l’attribuzione della qualifica di guardia giurata sia volontaria che degli istituti di vigilanza; 3. la legge 112 del 1998 art. 161, ha trasferito i compiti di polizia amministrativa dalle Prefetture agli Enti locali, per cui le prefetture non rilasciano più i decreti di guardia giurata, ma bensì quelli di agente di pubblica sicurezza nel merito delle nomine degli agenti di pol. Municip. 4. l’art. 163 della legge 112/98 comma 3 lettera a) trasferisce alle Province il potere di nomina delle Guardie Giurate volontarie venatorie; lettera b) guardie giurate ittiche acque interne e marittime, ma non delle guardie ecologiche, ambientali o zoofile che possono essere regolarmente nominate anche dagli altri Enti locali, quindi dai comuni. 5. la legge 65 del 1986 regolamenta la nomina e l’organizzazione della Polizia Municipale, di fatto l’art. 1 comma 2 cita: “ i comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello stato.” Successivamente troviamo il riferimento a quanto su esposto nell’art. 7 comma 5 che recita: ” nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell’art. 1 comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinerà l’adozione del regolamento di cui al presente articolo fissandone i contenuti essenziali ” per cui nel momento in cui l’Ente stipulante la convenzione approva il nostro statuto, lo fa suo per quanto riguarda la regolamentazione del nostro personale nella pubblica funzione. 6. l’art. 5 della legge 65 del 1986 recita testualmente: il sindaco propone al Prefetto la nomina degli agenti di pubblica sicurezza, ed il prefetto approva la nomina della qualifica di pubblica sicurezza e non di polizia giudiziaria, essendo la stessa consequenziale all’incarico di servizio, rivestendo l’agente una pubblica funzione, né tanto meno di guardia giurata comunale. art. 133 del TULPS – gli Enti pubblici, collettivi e privati, possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari ed immobiliari. Possono anche, con l’autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse. 7. art. 134 del TULPS – al terzo capoverso si legge: “ la licenza per servizio di vigilanza del Prefetto, non può essere concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni. “ La normativa trova testo nella sentenza della cassazione sez. penale VI del 18 febbraio 1992 che annovera le guardie giurate private quali incaricati di pubblico servizio e non pubblici ufficiali, in forza del combinato degli art.li 133 e 134 del TULPS, guardie giurate destinate solo alla vigilanza ed alla custodia di proprietà private con autorizzazione prefettizia, licenza che non può essere concessa per chi opera pubbliche funzioni, e che quindi considerato pubblico ufficiale può redigere verbali e collaborare con le Forze dell’ordine nell’attività di repressione dei reati o di tutela dell’ord. pubbl. 8. ancora dalla Procura Generale della Repubblica presso la corte d’appello di Salerno, con nota prot. 82/02 segr. P. del 8.01.2003 a firma del Procuratore Generale della Repubblica dott. Vincenzo Verbosa: esprime parere favorevole alla funzione di polizia giudiziaria espletata dalle guardie volontarie del WWF, in quanto esercitanti una pubblica funzione e quindi autorizzati ad effettuare sequestri giudiziari nelle materie loro attribuite e conferite. 9. il 5 sett. 2002 alcuni cacciatori denunciano una guardia volontaria munita di regolare decreto provinciale di guardia giurata volontaria mentre in agro di Corato aveva secondo loro arbitrariamente effettuato controlli nella materia venatoria. La guardia veniva indagata in violazione dell’ ex art. 347 del c.p. come verificato nel corso delle indagini, il P. M. accerta che la guardia volontaria esercitava le sue piene funzioni rivestendo lo stesso la qualifica di agente di p.g.; pertanto in base all’art. 408 del c.p.p. chiede l’archiviazione del procedimento al GIP, il quale lo concede con la motivazione che la guardia giurata volontaria era nel pieno delle sue funzioni.- 10. ancora su quanti dicono che le guardie volontarie non possano andare armate: in base al disposto dell’art. 4 comma 12 del regolamento regionale n. 3 del 28.12.2000, le guardie volontarie possono portare durante il servizio le armi agli esclusivi fini della difesa personale, se sono in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall’autorità competente al rilascio; è da evidenziare anche che l’accertamento da parte del Prefetto sui requisiti della guardia volontaria in base al disposto dell’art. 138 TULPS comporta anche il rilascio del porto di pistola per difesa personale. commento tratto dal CODICE DELL’AMBIENTE redatto dai Giudici della Corte di Cassazione
Stefano Maglia e Maurizio Santoloci "La materia delle guardie volontarie dipendenti sia dalle associazioni ambientaliste che dalle associazioni venatorie ha generato in passato ampi dubbi e dibattiti circa l’esistenza delle loro funzioni di polizia giudiziaria. Il Ministero dell’interno ha sempre negato alla radice tali funzioni. In netto contrasto si registrò una vasta serie di pareri delle Procure di gran parte d’Italia e la circostanza di fatto che le guardie volontarie per anni hanno esercitato funzioni di P.G. poi confermate in sede processuale e dibattimentale. La nuova legge in materia venatoria n. 157 dell’11 febbraio 1992 ha poi dissipato ogni dubbio innovando in modo chiaro tutta la materia, reintroducendo i reati per alcune violazioni al suo dettato e, conseguentemente, rivedendo alla radice la figura e la funzione delle guardie volontarie le quali, oggi, durante l’esercizio della loro attività si trovano obbligate a rilevare, accertare e reprimere anche reati in materia venatoria, ed esattamente quelli previsti dall’art. 30 della stessa legge. Dunque consegue che esercitano funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 55 c.p.p. e quindi ai sensi dell’art. 57 c.p.p. sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni. la legge 11 febbraio 1992, n. 157 espressamente attribuisce ad esse un compito di vigilanza venatoria sulla «applicazione della presente legge» compreso l’art. 30 relativo alle sanzioni penali (vedi art. 27 lett. d); perché l’articolo 28 stessa legge nel definire poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria ricomprende sia il potere ispettivo (la richiesta di esibizione della licenza di porto del fucile per uso di caccia; la richiesta di esibizione del tesserino rilasciato dalla Regione; la richiesta del contrassegno di assicurazione), sia il potere di controllo della fauna abbattuta o catturata (vedi art. 28, primo comma) e il potere di accertamento (redazione del verbale) (art. 28, quinto comma); perché la qualifica di polizia giudiziaria a favore delle guardie volontarie non richiedeva una specifica menzione, essendo tali soggetti competenti solo per la materia venatoria, mentre appariva necessaria per altri soggetti pure menzionati nella legge aventi competenza generale; perché nel contenuto degli artt. 55 e 57 c.p.p. «il prendere notizia dei reati» è collegato logicamente in via funzionale al dovere di «impedire che vengano portati a ulteriori conseguenze» e ciò sembra debba valere anche per le guardie venatorie, naturalmente solo nei limiti del servizio cui sono destinate, anche per una esigenza operativa essenziale nella specifica materia, onde assicurare gli elementi probatori, evitarne la dispersione ed impedire che l’azione antigiuridica possa proseguire (in tal senso si esprime anche la nota 28 marzo 1994, prot. 1467-44/6, U.L. del Ministero giustizia)» (Cass. pen., sez. III, 1 aprile 1998, n. 1151 (rg 45971/97), Pres. Tridico, Est. Postiglione, Imp. Guerini). Ed ancora: «I componenti della L.I.P.U. (Lega Italiana Protezione Uccelli) se nominati guardie particolari in virtù dell’art. 133 T.U.L.P.S. possono svolgere esclusivamente compiti di agenti di polizia giudiziaria. Pertanto il sequestro probatorio eseguito, su delega del P.M., dal componente della lega predetta è illegittimo in quanto delegabile soltanto agli ufficiali di polizia giudiziaria, tra i quali non rientrano i predetti per la mancata previsione nell’art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 1998, n. 4408, Negro A.). Non condividiamo la teoria che vorrebbe negare l’esecuzione di tali sequestri anche alle guardie volontarie di cui all’art. 27, primo comma, lett. b). Infatti ove si riconosca a dette guardie la funzione di polizia giudiziaria come sembra ormai pacifico ed ovvio, non si può certo pensare ad una figura operativa di P.G. limitata e priva del potere/dovere del sequestro. Sottolineamo al riguardo che compito primario della P.G. è anche quello di assicurare gli elementi probatori e di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze ed il sequestro è lo strumento-base per queste due finalità. Appare ben ibrida e non codificata una figura di agente di P.G. che non annoveri tra i suoi poteri/doveri il sequestro e veda la sua azione limitata di fronte a tale istituto. E del resto tale limitazione ad una funzione di P.G. è del tutto irrituale ed abnorme. Si precisa tuttavia, che sussistono rilevanti posizioni antitetiche al principio da noi sostenuto sia da parte del Ministero degli Interni che da una parte della magistratura; la materia è dunque allo stato oggetto di dibattito e si registrano posizioni discordanti giacché alcune procure non condividono l’estensione delle funzioni di P.G. e di conseguenza non ritengono legittimi i sequestri operati. Circa il punto che il sequestro è fondamentalmente riservato agli ufficiali di P.G. dal c.p.p. rileviamo, a parte il fatto che l’art. 28 n. 2 prevede specificamente il potere in capo agli «agenti», che l’art. 113 disp. att. nuovo c.p.p. in casi di particolare necessità ed urgenza consente il sequestro anche agli agenti di P.G." in conclusione vogliate considerare che i poteri conferiti alle guardie giurate comunali sono a competenza limitata, e non totali come quelli attribuiti alle Forze dell’Ordine, non solo, ma a differenza degli agenti di P.M., la qualifica è di guardia giurata comunale volontaria e non di agenti di pubblica sicurezza. crediamo sia il caso anche di vedere il file PDF allegato affinchè tutti coloro che leggono si possano rendere conto che le amministrazioni comunali possono anche, in virtù dei poteri loro conferiti dallo Stato, nominare i componenti delle associazioni di volontariato quali AUSILIARI DEL TRAFFICO per collaborare con le locali Polizie Municipali nella gestione del traffico stradale del comune di loro competenza..ivi compresa anche la verbalizzazione delle sanzioni al codice della strada.- AUSILIARI DEL TRAFFICO.pdf - ord.Corte Costituz.pdf
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